L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile le cd. agevolazioni ‘prima casa’ all’acquisto di un terzo appartamento, adiacente ad altri due preposseduti, «a condizione che (si) proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9» (Risoluzione 19 dicembre 2017 n. 154/E).
Nella fattispecie oggetto dell’interpello, l’istante – proprietaria di due appartamenti siti nel medesimo fabbricato, di cui uno ubicato al secondo piano, acquistato con le agevolazioni ‘prima casa’, e l’altro ubicato al terzo piano, acquistato senza fruire delle agevolazioni – intende acquistare una nuova abitazione ubicata al terzo piano ed adiacente ai due preposseduti, in quanto contigua all’immobile posto al terzo piano e sovrastante quello ubicato al secondo piano. L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei principi affermati nei suoi precedenti (cfr. circ. n. 38/E del 2005, ris. n. 142/E del 2009, circ. n. 31/E del 2010), riconosce le agevolazioni in esame «all’acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti, di cui uno contiguo, sito al terzo piano ed altro sottostante, ubicato al secondo piano», non considerando di ostacolo a questa interpretazione (v. anche circ. 31/E cit.) la circostanza che uno degli appartamenti preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in quanto le stesse non potevano essere richieste, trattandosi, peraltro, di immobile non contiguo (evidentemente, stante la descrizione della fattispecie, perché non immediatamente sovrastante) a quello preposseduto.

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