Trust

TRUST E ALTRI STRUMENTI PER SOSTENERE LE FRAGILITA’ SOCIALI

La Legge 112/2016 (c.d. legge sul “Dopo di noi”) , entrata in vigore il 25 giugno 2016, è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto importanti strumenti pubblici e privati, questi ultimi accompagnati da significativi sgravi fiscali. Obiettivi sono, altresì, la protezione, la cura, l’assistenza, la deistituzionalizzazione, l’autonomia e l’indipendenza delle persone disabili.

E’ stato istituito un apposito fondo pubblico di assistenza, rivolto ai disabili gravi privi del sostegno familiare, per favorire percorsi di deistituzionalizzazione ed impedirne l’isolamento, che ha una dotazione triennale di 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni di euro dal 2018.

Quali agevolazioni ha previsto la legge?

Per consentire la realizzazione di un “programma di vita” del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue necessità e bisogni, sono stati introdotti importanti sgravi fiscali per:

  • le liberalità in denaro o in natura;

  • la stipula di polizze di assicurazione;

  • la costituzione di trust;

  • la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;

  • la costituzione di fondi speciali – composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario – anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

Al fine di godere delle esenzioni ed agevolazioni fiscali la legge sul “Dopo di noi” prevede la forma dell’ atto pubblico notarile per la creazione di trust, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter c.c. e la costituzione di fondi speciali – composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario – anche a favore di ONLUS che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

Per ottenere le agevolazioni e le esenzioni fiscali, gli strumenti redatti con atto pubblico notarile devono rispettare i seguenti requisiti:

  • finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave;
  • le persone con disabilità grave devono essere le esclusive beneficiarie;
  • identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;
  • descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave;
  • indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime;
  • individuazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
  • indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
  • individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
  • indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e destinazione del patrimonio residuo;
  • destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali.

La disabilità grave, secondo la definizione che viene data dalla legge 104 del 1992, deve essere accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali.

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