{"id":121,"date":"2018-04-05T15:07:33","date_gmt":"2018-04-05T13:07:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiocrivellari.it\/?page_id=121"},"modified":"2018-06-13T10:16:52","modified_gmt":"2018-06-13T08:16:52","slug":"terzo-settore","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/en\/servizi\/terzo-settore\/","title":{"rendered":"Terzo settore"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section bb_built=&#8221;1&#8243; next_background_color=&#8221;#000000&#8243; _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243;][et_pb_row][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<h2>Terzo Settore<\/h2>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<h3>ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE<\/h3>\n<p>Le associazioni sono enti costituiti da pi\u00f9 persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. La presenza di un nucleo pi\u00f9 o meno esteso di associati \u00e8 quindi fondamentale e la loro volont\u00e0 appare preminente.<br \/>\nEsse si dividono in due grandi categorie, a seconda che abbiano ottenuto il cosiddetto &#8220;riconoscimento&#8221;, ovvero non lo abbiano richiesto o comunque avuto.<\/p>\n<p>A tale ripartizione conseguono differenze in tema di formalit\u00e0 necessarie per la loro costituzione e di disciplina giuridica applicabile. Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono pertanto quelle alle quali la competente autorit\u00e0 ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con l\u2019iscrizione nel registro delle persone giuridiche.<br \/>\nEsse sono soggette a degli obblighi di forma particolari in quanto per la loro costituzione \u00e8 obbligatoria la stipulazione per atto pubblico. Tale forma \u00e8 necessaria anche per la modificazione o integrazione dell\u2019atto costitutivo o dello statuto; quest&#8217;ultimo atto, che pu\u00f2 essere distinto o incorporato nell&#8217;atto costitutivo, unitamente alle disposizioni di legge, regola la vita e l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ente.<\/p>\n<p>Anche la loro disciplina successiva \u00e8 soggetta a vincoli particolari. Il legislatore infatti prevede particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonch\u00e9 di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.<br \/>\nIn compenso con il riconoscimento le Associazioni acquistano la personalit\u00e0 giuridica. Tale status comporta particolari vantaggi in tema di autonomia tra il patrimonio dell\u2019associazione e quello personale dei singoli associati, nonch\u00e9 degli altri soggetti.<\/p>\n<p>Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell\u2019ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall\u2019associazione dai creditori di quest\u2019ultima.<br \/>\nA loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall\u2019associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.<\/p>\n<p>Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<h3>ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE<\/h3>\n<p>Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da pi\u00f9 persone associate tra loro che non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che non l\u2019hanno ottenuto o per i quali \u00e8 ancora pendente il relativo procedimento.<\/p>\n<p>Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all&#8217;autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti.<br \/>\nCi\u00f2 nonostante anche nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell\u2019ente e quello dei suoi associati &#8211; la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta &#8211; in quanto per i debiti dell\u2019ente risponde in primo luogo il fondo comune dell\u2019associazione e quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l\u2019operazione in nome e per conto dell\u2019ente.<\/p>\n<p>Finch\u00e9 poi dura l\u2019associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.<\/p>\n<p>Non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l\u2019apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili); d&#8217;altronde non \u00e8 precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell\u2019atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l\u2019associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore.<\/p>\n<p>Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una libert\u00e0 molto ampia, in quanto l\u2019ente \u00e8 retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, \u00e8 ovvio, dei principi generali e particolari propri del nostro ordinamento.<br \/>\nProprio tale vasto campo d&#8217;azione, nonch\u00e9 l\u2019incertezza dei suoi confini, consiglia peraltro di avvalersi dell\u2019assistenza di un professionista esperto, onde evitare di porre in essere accordi fragili o facilmente eludibili o fonte di turbative e contrasti.<\/p>\n<p>In ogni caso la maggior flessibilit\u00e0 della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi pi\u00f9 disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e cos\u00ec via.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<h3>FONDAZIONI<\/h3>\n<p>La fondazione \u00e8 un ente per lo pi\u00f9 costituito da un\u2019unica persona che destina una certa somma o un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo definito, di regola altruistico o comunque ideale.<\/p>\n<p>Fondamentale quindi, oltre allo scopo, \u00e8 la sussistenza di un determinato patrimonio: a differenza delle associazioni non si riscontra la presenza di un gruppo di associati, ma solo di un\u2019organizzazione che gestisca il patrimonio di cui \u00e8 dotata per le finalit\u00e0 prefissate. Manca quindi un\u2019assemblea degli associati e preminente rimane la volont\u00e0 del fondatore.<\/p>\n<p>Le fondazioni, come le associazioni riconosciute, sono delle persone giuridiche.<br \/>\nLe fondazioni devono quindi costituirsi per atto pubblico e richiedere il riconoscimento; esse possono inoltre essere costituite anche per testamento. Una volta riconosciute ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, acquistano la personalit\u00e0 giuridica, con i relativi effetti di autonomia patrimoniale.<br \/>\nIl patrimonio personale del fondatore risulter\u00e0 pertanto del tutto distinto rispetto a quello della fondazione.<\/p>\n<p>Come le associazioni riconosciute, anche la loro disciplina \u00e8 soggetta a vincoli particolari. Innanzitutto, una volta ottenuto il riconoscimento o comunque iniziata l\u2019attivit\u00e0, esse non possono pi\u00f9 essere revocate dal fondatore; in ogni caso poi non possono essere revocate dagli eredi del fondatore.<br \/>\nSono in linea generale soggette al controllo dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa: inoltre sono previsti particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.<\/p>\n<p>Nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<h3>COMITATI<\/h3>\n<p>Il comitato di regola viene costituito da pi\u00f9 persone per reperire fondi o altre utilit\u00e0 finalizzati ad scopo particolare: esso pu\u00f2 essere costituito per sostenere iniziative altrui, ma anche per proporne di autonome.<\/p>\n<p>La legge individua in maniera specifica i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, ponendo in risalto il profilo della sottoscrizione e della raccolta di fondi per uno scopo.<br \/>\nComunque \u00e8 dato alla libert\u00e0 dei privati di crearne di ulteriori e diversi.<\/p>\n<p>Nei confronti del comitato che non ha richiesto o ottenuto il riconoscimento, e dei loro componenti, come per le associazioni non riconosciute, non opereranno i benefici di autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti.<br \/>\nComunque gli organizzatori e i gestori dei fondi raccolti sono responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato.<br \/>\nInoltre i componenti del comitato rispondono in prima persona delle obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le offerte promesse.<\/p>\n<p>Sempre in maniera analoga alle associazioni non riconosciute, non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l\u2019apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili).<br \/>\nIn ogni caso \u00e8 possibile costituire un comitato sia con scrittura privata autenticata che con atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove il comitato voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare negli enti che possono beneficiare in generale delle agevolazioni fiscali previste per il c.d. terzo settore.<\/p>\n<p>Dal punto di vista della disciplina, il comitato \u00e8 retto in pratica dagli accordi dei promotori, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, \u00e8 ovvio, dei principi generali del nostro ordinamento.<br \/>\nDunque anche in tali ambiti appare fortemente opportuna la consulenza di un professionista esperto che ne suggerisca la regolamentazione pi\u00f9 idonea, anche sotto il profilo fiscale.<\/p>\n<p>Se i fondi raccolti dal comitato sono insufficienti allo scopo, ovvero questo non \u00e8 pi\u00f9 attuabile, ovvero essi residuino una volta raggiunto lo scopo prefissato, la sorte di tali fondi, se non \u00e8 disciplinata nell&#8217;atto costitutivo, \u00e8 stabilita dall&#8217;autorit\u00e0 governativa.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<h3>ONLUS<\/h3>\n<p>Il termine Onlus rappresenta un acronimo: esso sta per &#8220;Organizzazione non lucrativa di utilit\u00e0 sociale&#8221;.<\/p>\n<p>Nel tentativo di rafforzare e sostenere l\u2019iniziativa privata in quello che viene comunemente definito &#8220;terzo settore&#8221;, ossia negli ambiti legati al volontariato, all&#8217;assistenza sociale, e cos\u00ec via, il legislatore ha disposto delle particolari agevolazioni, soprattutto di carattere fiscale, nei confronti di quegli enti che possiedano determinati presupposti o requisiti.<\/p>\n<p>A stretto rigore le Onlus non costituiscono una tipologia di enti a s\u00e9 stanti: \u00e8 per\u00f2 previsto che determinate categorie di soggetti, quali le associazioni, riconosciute o non, i comitati, le fondazioni, le societ\u00e0 cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalit\u00e0 giuridica possano divenire Onlus, ove ricorrano specifici presupposti e siano rispettate determinate condizioni.<br \/>\nTra questi, innanzitutto \u00e8 obbligatorio che l\u2019ente, che deve utilizzare l\u2019acronimo Onlus posposto alla propria denominazione, sia retto da un atto costitutivo o da uno statuto redatti per atto pubblico, ovvero per scrittura privata autenticata o registrata.<\/p>\n<p>Inoltre il medesimo atto deve tassativamente contenere delle clausole disposte dalla legge, quali la previsione della democraticit\u00e0 della struttura, il divieto di distribuzione di utili e l\u2019obbligo di impiegarli per gli scopi di utilit\u00e0 sociale, e cos\u00ec via.<br \/>\nQueste ultime clausole sono altres\u00ec obbligatorie per tutti quegli enti, associazioni riconosciute, non riconosciute e comitati, che vogliano usufruire dei benefici fiscali, soprattutto in tema di imposte dirette, o accedere ai fondi pubblici destinati al c.d. terzo settore o non profit.<\/p>\n<p>L&#8217;ente come scopo deve perseguire esclusivamente finalit\u00e0 di utilit\u00e0 sociale e la propria attivit\u00e0 deve spaziare in uno o pi\u00f9 dei campi previsti dalla legge: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell\u2019ambiente; promozione della cultura e dell\u2019arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.<\/p>\n<p>Oltre al divieto di svolgere attivit\u00e0 diverse da quelle sopra menzionate, particolari limiti sono posti alle attivit\u00e0 accessorie e connesse, onde restringere la rilevanza delle attivit\u00e0 economiche, che devono in tali organizzazioni permanere come assolutamente strumentali e marginali. Infine la legge prevede che alcune delle attivit\u00e0 sopra menzionate debbano essere svolte solo a favore di soggetti svantaggiati o bisognosi.<\/p>\n<p>Un apposito albo, poi, raccoglie tali enti che solo in presenza di tutti i requisiti fin qui evidenziati possono accedervi.<\/p>\n<p>In compenso numerosi e penetranti sono i benefici fiscali connessi alla scelta di questa particolare struttura.<br \/>\nPer le Onlus sono quindi previste forti agevolazioni in tema di imposte indirette ed Iva, mentre sono esenti dal pagamento dell\u2019imposta di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dall&#8217;imposta sulle donazioni, dall&#8217;imposta sugli spettacoli e in materia di tributi locali.<br \/>\nInfine sono previste facilitazioni in materia di imposta di registro e per lotterie, tombole, banchi e cos\u00ec via.<\/p>\n<p>Una disciplina particolare \u00e8 prevista anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali. Tali organismi sono soggetti a vincoli e obblighi ben precisi, ma in compenso sono destinatari di numerose agevolazioni e sono di diritto Onlus.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<h3>IMPRESA SOCIALE<\/h3>\n<p>Dal 2006 possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi comprese le societ\u00e0 commerciali, diretta a realizzare finalit\u00e0 di interesse generale, e che hanno particolari requisiti. Con il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, attuativo della legge delega 13 giugno 2005, n. 118 \u00e8 stata, infatti, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione giuridica di impresa sociale e ne sono stati circoscritti i settori di attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Le imprese sociali che deriverebbero dalla completa adesione degli enti non profit potenzialmente interessati alla nuova disciplina sono oltre 165.000, pari a circa tre quarti delle istituzioni non profit censite dall\u2019ISTAT (fonte: ISFOL). Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006, \u00e8 entrato in vigore il 12 maggio 2006.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section bb_built=&#8221;1&#8243; fullwidth=&#8221;off&#8221; specialty=&#8221;off&#8221; prev_background_color=&#8221;#000000&#8243; _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; module_id=&#8221;il_footer&#8221; global_module=&#8221;71&#8243;][et_pb_row global_parent=&#8221;71&#8243; background_position=&#8221;top_left&#8221; background_repeat=&#8221;repeat&#8221; background_size=&#8221;initial&#8221;][et_pb_column type=&#8221;1_2&#8243;][et_pb_text global_parent=&#8221;71&#8243; _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<p><strong>Padova<\/strong><br \/>\nPiazzetta G. Bettiol, 15,\u00a035137 Padova<br \/>\nTel. +39 049 650233<br \/>\nFax +39 049 664877<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text global_parent=&#8221;71&#8243; _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<p><strong>Stanghella<\/strong><br \/>\nVia Nazionale, 154,\u00a035048 Stanghella<br \/>\nTel. +39 0425 95389<br \/>\nFax +39 0425 95389<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text global_parent=&#8221;71&#8243; _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<p><strong>Tombolo<\/strong><br \/>\nVia Municipio, 1\/A,\u00a035019 Tombolo<br \/>\nTel. +39 049 5969475<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text global_parent=&#8221;71&#8243; _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<p><strong>Maser\u00e0 di Padova<\/strong><br \/>\nVia Conselvana, 172, 35020 Maser\u00e0 di Padova<br \/>\nTel. +39 049 8862282<br \/>\nFax +39 049 8868914<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=&#8221;1_2&#8243;][et_pb_text global_parent=&#8221;71&#8243; _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;] <div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f41-o1\" lang=\"it-IT\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><p role=\"status\" aria-live=\"polite\" aria-atomic=\"true\"><\/p> <ul><\/ul><\/div>\n<form action=\"\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/121#wpcf7-f41-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form init\" novalidate=\"novalidate\" data-status=\"init\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"41\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.6.3\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"it_IT\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f41-o1\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_posted_data_hash\" value=\"\" \/>\n<\/div>\n<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"your-name\"><input type=\"text\" name=\"your-name\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nome\" \/><\/span><\/p>\n<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"your-email\"><input type=\"email\" name=\"your-email\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Email\" \/><\/span><\/p>\n<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"your-tel\"><input type=\"text\" name=\"your-tel\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Telefono\" \/><\/span><\/p>\n<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"your-subject\"><input type=\"text\" name=\"your-subject\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Oggetto\" \/><\/span><\/p>\n<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"your-message\"><textarea name=\"your-message\" cols=\"40\" rows=\"10\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-textarea wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Richiesta\"><\/textarea><\/span><\/p>\n<p><span class=\"wpcf7-form-control-wrap\" data-name=\"acceptance\"><span class=\"wpcf7-form-control wpcf7-acceptance\"><span class=\"wpcf7-list-item\"><input type=\"checkbox\" name=\"acceptance\" value=\"1\" aria-invalid=\"false\" \/><\/span><\/span><\/span> Dichiaro di aver letto la <a href=\"\/privacy-policy\" target=\"_blank\">Privacy Policy<\/a>, pertanto presto il mio consenso per ricevere le informazioni richieste.<\/p>\n<p><input type=\"submit\" value=\"Invia\" class=\"wpcf7-form-control has-spinner wpcf7-submit\" \/><\/p>\n<div class=\"wpcf7-response-output\" aria-hidden=\"true\"><\/div><\/form><\/div> [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[et_pb_section bb_built=&#8221;1&#8243; next_background_color=&#8221;#000000&#8243; _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243;][et_pb_row][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;] Terzo Settore [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;] ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE Le associazioni sono enti costituiti da pi\u00f9 persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. 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