Il D.L 30 aprile 2021, n. 56, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021 e vigente alla predetta data, proroga ulteriormente la validità temporale dei permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri (che erano già stati prorogati dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 2).

L’art. 2, comma 2, del decreto sostituisce, all’art. 3-bis, comma 3, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (riguardante la “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza”), le parole «30 aprile 2021» con le parole «31 luglio 2021» e aggiunge, dopo il primo periodo, il seguente: «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti».

Conseguentemente, i permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del D.L. 18/2020 (permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, tra i quali i permessi per motivi di lavoro, familiari, umanitari e di studio) compresi quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021 (e non più sino al 30 aprile 2021), conservano la loro validità fino alla medesima data del 31 luglio 2021.

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