{"id":1347,"date":"2024-02-13T16:17:07","date_gmt":"2024-02-13T15:17:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/?p=1347"},"modified":"2024-02-13T16:17:07","modified_gmt":"2024-02-13T15:17:07","slug":"asd-con-personalita-giuridica-definita-la-procedura-per-liscrizione-al-rasd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/asd-con-personalita-giuridica-definita-la-procedura-per-liscrizione-al-rasd\/","title":{"rendered":"ASD CON PERSONALIT\u00c0 GIURIDICA: definita la procedura per l&#8217;iscrizione al RASD"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section bb_built=&#8221;1&#8243;][et_pb_row][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<p>Il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche (RASD) che ha effetto a far data dal 29 gennaio 2024.<\/p>\n<p>Il nuovo regolamento definisce, all\u2019art. 11, la procedura di iscrizione al RASD delle ASD con personalit\u00e0 giuridica, in attuazione della previsione contenuta nell\u2019art. 14 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, che ha introdotto la possibilit\u00e0, per le associazioni sportive dilettantistiche, di acquisire la personalit\u00e0 giuridica, in deroga all\u2019ordinario procedimento disciplinato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche.<\/p>\n<p>Il comma 2 del citato art. 14 d.lgs. 39\/2021 disciplina gli adempimenti a carico del notaio, stabilendo quanto segue: \u00abIl notaio che ha redatto l\u2019atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica gi\u00e0 costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell\u2019ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonch\u00e9 del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell\u2019atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l\u2019Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell\u2019atto medesimo ai fini dell\u2019ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione gi\u00e0 iscritta al Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l\u2019inserimento dell\u2019associazione tra quelle dotate di personalit\u00e0 giuridica\u00bb.<\/p>\n<p>Per le modificazioni dell\u2019atto costitutivo e dello statuto delle ASD gi\u00e0 iscritte al RASD, il successivo comma 3 prevede che queste \u00abdevono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l\u2019iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione \u00e8 regolato ai sensi del comma 3, dell\u2019articolo 6\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019art. 14 d.lgs. 39\/2021 reca, inoltre, la disciplina per l\u2019iscrizione al RNASD di associazioni gi\u00e0 in possesso della personalit\u00e0 giuridica, in quanto iscritte nei registri delle persone giuridiche o nel RUNTS, che intendano acquisire la qualifica di ASD.<\/p>\n<p>Per le prime, il comma 1-<em>ter<\/em>\u00a0dell\u2019art. 14 d.lgs. 39\/2021 sancisce la sospensione dell\u2019efficacia dell\u2019iscrizione nei registri delle persone giuridiche fintanto che sia mantenuta l\u2019iscrizione nel RASD. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalit\u00e0 giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 361\/2000. Dell\u2019avvenuta iscrizione al RASD nonch\u00e9 dell\u2019eventuale successiva cancellazione, \u00e8 data comunicazione, da parte dell\u2019ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.<\/p>\n<p>Per le associazioni gi\u00e0 in possesso della personalit\u00e0 giuridica conseguita attraverso l\u2019iscrizione al RUNTS, il comma 1-<em>quater<\/em>\u00a0dell\u2019art. 14 d.lgs. 39\/2021 stabilisce che in caso di iscrizione al RASD rimane efficace l\u2019iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal RUNTS determina, poi, la cancellazione d\u2019ufficio dal RASD dell\u2019associazione quale persona giuridica. L\u2019ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all\u2019ufficio competente del RASD ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri.<\/p>\n<p>In attuazione di quanto sopra, il nuovo Regolamento del Dipartimento per lo Sport dispone, all\u2019art. 11, quanto segue:<\/p>\n<p>\u00abArticolo 11 \u2013 Riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica<\/p>\n<p>1) Con la domanda di iscrizione al Registro pu\u00f2 essere presentata l\u2019istanza di riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica. A tal fine, l\u2019associazione sportiva dilettantistica, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l\u2019iscrizione al Registro di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, deve presentare la seguente documentazione:<\/p>\n<p>a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall\u2019assemblea e il relativo verbale;<\/p>\n<p>b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l\u2019adempimento sia a carico del notaio rogante;<\/p>\n<p>c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l\u2019adempimento sia a carico del notaio rogante.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019associazione deve possedere e avere la disponibilit\u00e0, quale patrimonio minimo per il conseguimento della personalit\u00e0 giuridica, di una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 (diecimila) euro. Se tale patrimonio \u00e8 costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all\u2019atto costitutivo, di un revisore legale o di una societ\u00e0 di revisione legale iscritti nell\u2019apposito registro, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell\u2019atto costitutivo. Tale relazione \u00e8 necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalit\u00e0 giuridica provenga da associazione gi\u00e0 costituita, anche se il patrimonio \u00e8 composto solo da denaro. La relazione di stima potr\u00e0 essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall\u2019organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l\u2019organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell\u2019atto.<\/p>\n<p>Le modificazioni dell\u2019atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l\u2019iscrizione nel Registro.<\/p>\n<p>2) Sono a carico del notaio i seguenti adempimenti:<\/p>\n<p>a) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al Registro dotandosi di personalit\u00e0 giuridica, il notaio che ha redatto l\u2019atto costitutivo e lo statuto, o il verbale della assemblea straordinaria, verificata la sussistenza dei requisiti per l\u2019ottenimento della personalit\u00e0 giuridica, deve:<\/p>\n<p>\u2013 trasmettere la documentazione in oggetto (atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto) agli Organismi sportivi affilianti (indicati nella documentazione medesima per l\u2019ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi);<\/p>\n<p>\u2013 depositare la documentazione in oggetto, entro venti giorni presso il Registro, in modalit\u00e0 telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell\u2019allegato 1 del presente Regolamento;<\/p>\n<p>b) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche gi\u00e0 iscritte al Registro e per le associazioni iscritte nel Registro ai sensi dell\u2019art. 6, co. 2 del presente Regolamento, il notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica, richiede direttamente al Registro l\u2019inserimento dell\u2019associazione tra quelle dotate di personalit\u00e0 giuridica in modalit\u00e0 telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell\u2019allegato 1 del presente Regolamento;<\/p>\n<p>c) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche con personalit\u00e0 giuridica gi\u00e0 iscritte nel Registro ai sensi dell\u2019art. 14 del d.lgs. 39\/2021, in caso di successive modifiche dell\u2019atto costitutivo o dello statuto, sar\u00e0 cura del notaio rogante provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell\u2019atto modificativo.<\/p>\n<p>Nel caso in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica, gli amministratori dell\u2019associazione sportiva dilettantistica o, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono richiedere all\u2019ufficio del Registro competente di disporre l\u2019iscrizione nel Registro. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l\u2019ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione, o non provvede all\u2019iscrizione, questa si intende negata.<\/p>\n<p>Laddove venga meno anche uno solo dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica, l\u2019associazione sportiva dilettantistica deve darne tempestiva comunicazione, entro e non oltre sette giorni, all\u2019ufficio del Registro.<\/p>\n<p>Per le associazioni sportive dilettantistiche gi\u00e0 in possesso della personalit\u00e0 giuridica al momento della presentazione dell\u2019istanza di iscrizione al Registro, sar\u00e0 cura del Dipartimento per lo Sport comunicare l\u2019avvenuta l\u2019iscrizione al Registro, nonch\u00e9 l\u2019eventuale successiva cancellazione, entro quindici giorni, a mezzo PEC, alla Prefettura, o alla Regione o Provincia autonoma competente.<\/p>\n<p>3) Per gli enti gi\u00e0 in possesso della personalit\u00e0 giuridica conseguita attraverso l\u2019iscrizione al RUNTS, la cancellazione da tale registro determina la cancellazione d\u2019ufficio dal Registro dell\u2019ente quale persona giuridica. L\u2019ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all\u2019ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri\u00bb.<\/p>\n<p>Da segnalare come, con riferimento agli enti con personalit\u00e0 giuridica preesistenti e gi\u00e0 iscritti al RASD, il comma 3 dell\u2019art. 14 d.lgs. 39\/2021 disponga che \u00abLe modificazioni dell\u2019atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l\u2019iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione \u00e8 regolato ai sensi del comma 3, dell\u2019articolo 6\u00bb. La norma richiamata stabilisce, a sua volta, che \u00abOgni associazione e societ\u00e0 sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell\u2019anno successivo, una dichiarazione riguardante l\u2019aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l\u2019aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell\u2019anno precedente\u00bb.<\/p>\n<p><em>(di Daniela Boggiali, da CNN Notizie del 30 gennaio 2024)<\/em><\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E&#8217; stato approvato il Regolamento su tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle Attivit\u00e0 Sportive Dilettantistiche (RASD)<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1006,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1347"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1347"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1347\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1348,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1347\/revisions\/1348"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1006"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1347"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1347"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1347"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}