{"id":1360,"date":"2024-04-12T08:39:30","date_gmt":"2024-04-12T06:39:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/?p=1360"},"modified":"2024-04-12T08:39:30","modified_gmt":"2024-04-12T06:39:30","slug":"imposta-di-successione-in-caso-di-trust-testamentario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/imposta-di-successione-in-caso-di-trust-testamentario\/","title":{"rendered":"IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN CASO DI TRUST TESTAMENTARIO"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section bb_built=&#8221;1&#8243;][et_pb_row][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<p><strong>Agenzia delle Entrate<\/strong><\/p>\n<p><strong>Risposta n. 90\/2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>Roma,\u00a011 aprile 2024<\/strong><\/p>\n<p><strong>OGGETTO<\/strong>: Imposta di successione in caso di trust testamentario.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-132739 td-animation-stack-type0-2\" src=\"https:\/\/cnnnotizierepository.s3.eu-south-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/31172449\/riga-1.jpg\" sizes=\"(max-width: 131px) 100vw, 131px\" srcset=\"https:\/\/cnnnotizierepository.s3.eu-south-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/31172449\/riga-1.jpg 500w, https:\/\/cnnnotizierepository.s3.eu-south-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/31172449\/riga-1-300x46.jpg 300w, https:\/\/cnnnotizierepository.s3.eu-south-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/31172449\/riga-1-150x23.jpg 150w, https:\/\/cnnnotizierepository.s3.eu-south-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/31172449\/riga-1-485x76.jpg 485w\" alt=\"\" width=\"131\" height=\"20\" \/><\/figure>\n<p>Con l\u2019istanza di interpello specificata in oggetto, \u00e8 stato esposto il seguente<\/p>\n<p><strong>QUESITO<\/strong><\/p>\n<p>Il\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>istante (di seguito \u201d<em>Trust<\/em>\u201d o \u201d<em>Istante<\/em>\u201d), per il tramite del\u00a0<em>Trustee<\/em>, rappresenta di essere stato istituito in Italia con atto del 2021 dalla\u00a0<em>Disponente\u00a0<\/em>(di seguito anche \u201d<em>de cuius<\/em>\u201d), residente in Italia, e di essere regolato dalla legge di Jersey del 1984.<\/p>\n<p>Il\u00a0<em>Beneficiario\u00a0<\/em>del\u00a0<em>Trust\u00a0<\/em>\u00e8 il figlio della\u00a0<em>Disponente\u00a0<\/em>o, in sua mancanza, il coniuge dello stesso o, in sua mancanza, una\u00a0<em>Fondazione.<\/em><\/p>\n<p>La durata del\u00a0<em>Trust\u00a0<\/em>\u00e8 stabilita al compimento del 75esimo anno di et\u00e0 del\u00a0<em>Beneficiario\u00a0<\/em>o, in sua mancanza, del coniuge o, in sua mancanza, al 31 dicembre 2050.<\/p>\n<p>L\u2019<em>Istante\u00a0<\/em>evidenzia che la\u00a0<em>Disponente\u00a0<\/em>\u00e8 deceduta nel 2022 disponendo delle proprie sostanze con testamento pubblico con il quale ha nominato proprio erede universale il\u00a0<em>Trust<\/em>.<\/p>\n<p>Il patrimonio della\u00a0<em>Disponente\u00a0<\/em>\u00e8 composto da beni immobili situati in Italia e da beni mobili.<\/p>\n<p>Il\u00a0<em>Trustee<\/em>, quale soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, ha incaricato un notaio di porre in essere i relativi adempimenti e, pertanto, chiede chiarimenti in ordine alle modalit\u00e0 di presentazione della dichiarazione di successione.<\/p>\n<p><strong>SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019<em>Istante\u00a0<\/em>osserva che nel caso di specie non si applica l\u2019imposta di successione in quanto non si \u00e8 prodotto alcun arricchimento in capo al\u00a0<em>Trustee\u00a0<\/em>e che le imposte ipotecaria e catastale in relazione ai beni immobili presenti nell\u2019asse ereditario siano dovute in misura fissa.<\/p>\n<p>Al riguardo, l\u2019<em>Istante\u00a0<\/em>richiama la circolare 20 ottobre 2022, n. 34\/E che, con riferimento alla fiscalit\u00e0 indiretta del\u00a0<em>trust<\/em>, accoglie il principio della tassazione \u201d<em>in uscita<\/em>\u201d, ovvero dell\u2019applicazione dell\u2019imposta di successione e donazione e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale al momento dell\u2019effettiva attribuzione dei beni segregati in\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>ai beneficiari, precisando che gli atti di apporto di beni al\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>non comportano l\u2019attribuzione definitiva al\u00a0<em>trustee\u00a0<\/em>che \u00e8 tenuto solo ad amministrare e a custodire il fondo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del\u00a0<em>trust<\/em>.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019<em>Istante<\/em>, tali conclusioni sono applicabili sia quando l\u2019apporto al\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>avviene con atto tra vivi e sia quando avviene\u00a0<em>mortis causa<\/em>, come nel caso di specie.<\/p>\n<p>L\u2019<em>Istante\u00a0<\/em>ritiene, quindi, di poter produrre la dichiarazione di successione in questione in modalit\u00e0 cartacea presso l\u2019Ufficio competente. Al riguardo richiama quanto affermato dall\u2019Agenzia delle entrate nella risposta FAQ pubblicata il 5 aprile 2023 sul sito dell\u2019Agenzia delle entrate che prevede la possibilit\u00e0 di presentare in via telematica la dichiarazione di successione in favore di un\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>a condizione che il\u00a0<em>trustee\u00a0<\/em>sia una persona fisica e non rientri tra gli eredi e che nel testamento non vi siano indicati altri soggetti destinatari di beni diversi dal\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>e dai suoi beneficiari e che, inoltre, nella predetta risposta \u00e8 stato precisato che in tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione telematica sar\u00e0 possibile rivolgersi all\u2019ufficio competente in base all\u2019ultimo domicilio del\u00a0<em>de cuius\u00a0<\/em>ed effettuare la dichiarazione tramite il modello cartaceo.<\/p>\n<p><strong>PARERE DELL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019istituto del\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>ha trovato ingresso nell\u2019ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell\u2019Aja del 1\u00b0 luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1\u00b0 gennaio 1992.<\/p>\n<p>Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito\u00a0<em>\u201ddisponente\u201d\u00a0<\/em>(o\u00a0<em>settlor<\/em>), con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o pi\u00f9 atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito\u00a0<em>\u201dtrustee\u201d<\/em>, beni (di qualsiasi natura), affinch\u00e9 quest\u2019ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall\u2019atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalit\u00e0 individuate dal disponente medesimo.<\/p>\n<p>L\u2019effetto principale dell\u2019istituzione di un\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>\u00e8 la segregazione patrimoniale in virt\u00f9 della quale i beni in\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del\u00a0<em>trustee\u00a0<\/em>e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 2 della citata Convenzione, oltre a fornire la definizione di\u00a0<em>trust<\/em>, ne individua le caratteristiche essenziali, ovvero:<\/p>\n<p>\u00ab<em>a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;<\/em><\/p>\n<p>b)\u00a0<em>i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un\u2019altra persona per conto del trustee;<\/em><\/p>\n<p><em>c) il trustee \u00e8 investito del potere e onerato dell\u2019obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Con riferimento all\u2019imposizione indiretta di\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>validamente costituiti, con la circolare 20 ottobre 2022, n. 34\/E \u00e8 stato chiarito che, in via generale, l\u2019atto istitutivo con cui il disponente esprime la volont\u00e0 di costituire il\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>e gli atti con cui il disponente dota il\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>di beni, vincolandoli agli scopi del\u00a0<em>trust<\/em>, non sono assoggettati all\u2019imposta sulle successioni e donazioni poich\u00e9, in linea con l\u2019orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l\u2019attribuzione definitiva dei beni al\u00a0<em>trustee\u00a0<\/em>che \u00e8 tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del\u00a0<em>trust<\/em>.<\/p>\n<p>Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell\u2019imposta sulle successioni e donazioni, di cui all\u2019articolo 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006 (cfr. circolare n. 34\/E del 2022, par. 4.4.3). Ai fini della determinazione dell\u2019imposta da versare, le aliquote e le franchigie previste dall\u2019articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge n. 262 del 2006 sono individuate, all\u2019atto dell\u2019attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.<\/p>\n<p>Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34\/E del 2022 ha chiarito che le formalit\u00e0 e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione degli immobili o diritti reali immobiliari al\u00a0<em>trust<\/em>, al momento della costituzione del vincolo di destinazione, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal\u00a0<em>trustee\u00a0<\/em>ai beneficiari sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.<\/p>\n<p>Il richiamato principio generale non muta nel caso in cui, come nel caso di specie, secondo quanto affermato nell\u2019istanza, la dotazione dei beni nel\u00a0<em>trust\u00a0<\/em>da parte della\u00a0<em>Disponente\u00a0<\/em>\u00e8 avvenuta\u00a0<em>mortis causa<\/em>, mediante testamento con cui la stessa\u00a0<em>Disponente\u00a0<\/em>ha nominato quale erede universale il\u00a0<em>Trust<\/em>.<\/p>\n<p>Al riguardo, si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione che pi\u00f9 volte ha affermato che \u00ab<em>il trust pu\u00f2 rispondere a finalit\u00e0 eterogenee: di garanzia; di liquidazione e pagamento; di solidariet\u00e0 sociale; di realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art. 2645 ter c.c.); pu\u00f2 essere costituito per atto tra vivi o per testamento (\u2026). L\u2019elemento comune \u00e8 l\u2019effetto segregativo che si verifica perch\u00e9 i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal settlor (\u2026) effetto che si determina attraverso l\u2019intestazione formale dei beni al trustee e l\u2019attribuzione al medesimo di poteri gestori finalizzati alla realizzazione dello scopo (\u2026)<\/em>\u00bb e che \u00ab<em>l\u2019imposta sulle successioni e donazioni prevista dal d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, cos\u00ec come le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, saranno dovute non al momento della costituzione dell\u2019atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bens\u00ec in seguito all\u2019eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest\u2019ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell\u2019art. 53 Cost<\/em>.\u00bb e che tale soluzione viene estesa ad \u00ab<em>ogni tipologia di trust<\/em>\u00bb (cfr. tra le altre sentenze nn. 410 del 10\/01\/2022, 8719 del 30\/03\/2021, 19167 del 17\/07\/2019).<\/p>\n<p>Nel caso di specie, tenuto conto che la dichiarazione di successione non risulta attualmente inviabile per via telematica con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, \u00e8 possibile effettuare l\u2019adempimento dichiarativo mediante la presentazione del modello 4 cartaceo rivolgendosi presso l\u2019ufficio territoriale competente in base all\u2019ultimo domicilio del\u00a0<em>de cuius<\/em>, come indicato nella FAQ del 5 aprile 2023.<\/p>\n<p>Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente cos\u00ec come illustrati nell\u2019istanza di interpello, nel presupposto della sua veridicit\u00e0 e concreta attuazione del contenuto ed esula, altres\u00ec, da ogni valutazione circa la validit\u00e0 del\u00a0<em>Trust\u00a0<\/em>e circa fatti e\/o circostanze non rappresentate nell\u2019istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Risposta ad Interpello n. 90\/2024<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1009,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1360"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1360"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1360\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1361,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1360\/revisions\/1361"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1009"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}