{"id":1365,"date":"2024-05-30T09:57:54","date_gmt":"2024-05-30T07:57:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/?p=1365"},"modified":"2024-05-31T10:02:49","modified_gmt":"2024-05-31T08:02:49","slug":"decreto-salva-casa-semplificazione-edilizia-e-urbanistica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/decreto-salva-casa-semplificazione-edilizia-e-urbanistica\/","title":{"rendered":"DECRETO \u201cSALVA CASA\u201d \u2013 SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section bb_built=&#8221;1&#8243;][et_pb_row][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<p><em>\u00c8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 29 maggio 2024, n. 69 c.d. \u201csalva casa\u201d recante \u201c<\/em>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica<em>\u201d.<\/em><\/p>\n<div class=\"wp-block-spacer\" aria-hidden=\"true\"><\/div>\n<p><strong>DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69<\/strong><\/p>\n<p>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. (24G00088)<\/p>\n<p><em>(GU Serie Generale n.124 del 29-05-2024)<\/em><\/p>\n<figure class=\"wp-block-table aligncenter\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Testo in vigore dal 30 maggio 2024<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p class=\"has-text-align-center\">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;<\/p>\n<p>Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante \u00abLegge urbanistica\u00bb;<\/p>\n<p>Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante \u00abNorme per la edificabilit\u00e0 dei suoli\u00bb;<\/p>\n<p>Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante \u00abNorme in materia di controllo dell\u2019attivit\u00e0 urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie\u00bb;<\/p>\n<p>Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante \u00abCodice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u2019articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137\u00bb;<\/p>\n<p>Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante \u00abGovernance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure\u00bb;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante \u00abLimiti inderogabili di densit\u00e0 edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u00e0 collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u2019art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;<\/p>\n<p>Ritenuto necessario e indifferibile provvedere all\u2019introduzione di disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a superare le incertezze interpretative e consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unit\u00e0 immobiliari;<\/p>\n<p>Ritenuta la necessit\u00e0 di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;<\/p>\n<p>Ritenuta la straordinaria necessit\u00e0 e urgenza di rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell\u2019ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad uso residenziale;<\/p>\n<p>Considerata, altres\u00ec, la necessit\u00e0 di superare le incertezze applicative che rendono problematica l\u2019attivit\u00e0 degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato, anche mediante interventi di ristrutturazione ricostruttiva;<\/p>\n<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;<\/p>\n<p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della cultura, dell\u2019ambiente e della sicurezza energetica e per la pubblica amministrazione;<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\">Emana<br \/>\nil seguente decreto-legge:<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Art. 1<\/strong><br \/>\n<em>Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e<br \/>\nregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente<br \/>\ndella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380<\/em><\/p>\n<p>1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) all\u2019articolo 6, comma 1:<\/p>\n<p>1) alla lettera b-bis), primo periodo, dopo le parole: \u00abo di logge\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abo di porticati\u00bb;<\/p>\n<p>2) dopo la lettera b-bis), \u00e8 inserita la seguente:<\/p>\n<p>\u00abb-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unit\u00e0 immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all\u2019estensione dell\u2019opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l\u2019impatto visivo e l\u2019ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;\u00bb;<\/p>\n<p>b) all\u2019articolo 9-bis, comma 1-bis:<\/p>\n<p>1) al primo periodo, le parole: \u00abla stessa e da quello\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abla stessa o da quello\u00bb e le parole: \u00abl\u2019intero immobile o unit\u00e0 immobiliare\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abl\u2019intero immobile o l\u2019intera unit\u00e0 immobiliare, rilasciato all\u2019esito di un procedimento idoneo a verificare l\u2019esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa,\u00bb;<\/p>\n<p>2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: \u00abSono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell\u2019immobile o dell\u2019unit\u00e0 immobiliare concorre, altres\u00ec, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all\u2019articolo 34-bis.\u00bb;<\/p>\n<p>3) al comma 1-bis, terzo periodo, le parole: \u00abal secondo periodo\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abal quarto periodo\u00bb;<\/p>\n<p>c) all\u2019articolo 23-ter:<\/p>\n<p>1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:<\/p>\n<p>\u00ab1-bis. Il mutamento della destinazione d\u2019uso della singola unit\u00e0 immobiliare senza opere all\u2019interno della stessa categoria funzionale \u00e8 sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilit\u00e0 per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.<\/p>\n<p>1-ter. Sono, altres\u00ec, sempre ammessi il mutamento di destinazione d\u2019uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unit\u00e0 immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all\u2019articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilit\u00e0 per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.<\/p>\n<p>1-quater. Per le singole unit\u00e0 immobiliari, il mutamento di destinazione d\u2019uso di cui al comma 1-ter \u00e8 sempre consentito, ferma restando la possibilit\u00e0 per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell\u2019unit\u00e0 immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unit\u00e0 immobiliari presenti nell\u2019immobile. Il mutamento non \u00e8 assoggettato all\u2019obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, n\u00e8 al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unit\u00e0 immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale \u00e8 ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.<\/p>\n<p>1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d\u2019uso \u00e8 soggetto alla segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali pi\u00f9 favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.\u00bb;<\/p>\n<p>2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: \u00abil mutamento della destinazione d\u2019uso\u00bb sono aggiunte le seguenti: \u00abdi un intero immobile\u00bb;<\/p>\n<p>d) all\u2019articolo 31, comma 5:<\/p>\n<p>1) al primo periodo, dopo le parole: \u00abinteressi urbanistici,\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abculturali, paesaggistici,\u00bb e dopo le parole: \u00abdell\u2019assetto idrogeologico\u00bb sono aggiunte, in fine, le seguenti: \u00abprevio parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell\u2019articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241\u00bb;<\/p>\n<p>2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:<\/p>\n<p>\u00abNei casi in cui l\u2019opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell\u2019assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell\u2019articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, pu\u00f2, altres\u00ec, provvedere all\u2019alienazione del bene e dell\u2019area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all\u2019articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell\u2019acquirente delle opere abusive. \u00c8 preclusa la partecipazione del responsabile dell\u2019abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell\u2019immobile \u00e8 determinato dall\u2019agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.\u00bb;<\/p>\n<p>e) all\u2019articolo 34, comma 2, le parole: \u00abdoppio del costo di produzione\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abtriplo del costo di produzione\u00bb, e le parole: \u00abdoppio del valore venale\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abtriplo del valore venale\u00bb;<\/p>\n<p>f) all\u2019articolo 34-bis:<\/p>\n<p>1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:<\/p>\n<p>\u00ab1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell\u2019altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unit\u00e0 immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:<\/p>\n<p>a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unit\u00e0 immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;<\/p>\n<p>b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unit\u00e0 immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;<\/p>\n<p>c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unit\u00e0 immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;<\/p>\n<p>d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unit\u00e0 immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.<\/p>\n<p>1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell\u2019intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell\u2019immobile o dell\u2019unit\u00e0 immobiliare eseguiti nel corso del tempo.\u00bb;<\/p>\n<p>2) dopo il comma 2, \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u00ab2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell\u2019edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarit\u00e0 esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.\u00bb;<\/p>\n<p>3) al comma 3, le parole: \u00abai commi 1 e 2\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abal presente articolo\u00bb;<\/p>\n<p>4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:<\/p>\n<p>\u00ab3-bis. Per le unit\u00e0 immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all\u2019articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicit\u00e0 all\u2019uopo indicate nei decreti di cui all\u2019articolo 83, il tecnico attesta altres\u00ec che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull\u2019intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall\u2019articolo 93, comma 3, \u00e8 trasmessa allo sportello unico per l\u2019acquisizione dell\u2019autorizzazione dell\u2019ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all\u2019articolo 94, ovvero per l\u2019esercizio delle modalit\u00e0 di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell\u2019articolo 94-bis, comma 5, per le difformit\u00e0 che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 94, comma 2, o l\u2019attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell\u2019articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformit\u00e0 che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.<\/p>\n<p>3-ter. L\u2019applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non pu\u00f2 comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attivit\u00e0 necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi \u00e8 condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.\u00bb;<\/p>\n<p>g) all\u2019articolo 36:<\/p>\n<p>1) al comma 1, le parole: \u00abin assenza di permesso di costruire, o in difformit\u00e0 da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all\u2019articolo 23, comma 01, o in difformit\u00e0 da essa\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abin assenza di permesso di costruire, in totale difformit\u00e0 o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all\u2019articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all\u2019articolo 23, comma 01, o in totale difformit\u00e0 da essa o con variazioni essenziali\u00bb e le parole: \u00ab34, comma 1\u00bb sono soppresse;<\/p>\n<p>2) al comma 2, il secondo periodo \u00e8 soppresso;<\/p>\n<p>3) la rubrica \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abAccertamento di conformit\u00e0 nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformit\u00e0 o variazioni essenziali\u00bb;<\/p>\n<p>h) dopo l\u2019articolo 36, \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u00abArt. 36-bis (L) (Accertamento di conformit\u00e0 nelle ipotesi di parziali difformit\u00e0). \u2013 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformit\u00e0 dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all\u2019articolo 34 ovvero in assenza o in difformit\u00e0 dalla segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nelle ipotesi di cui all\u2019articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all\u2019articolo 34, comma 1 e comunque fino all\u2019irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell\u2019abuso, o l\u2019attuale proprietario dell\u2019immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 in sanatoria se l\u2019intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonch\u00e8 ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.<\/p>\n<p>2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 pu\u00f2 essere rilasciato dallo sportello unico per l\u2019edilizia di cui all\u2019articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico pu\u00f2 condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l\u2019osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrit\u00e0, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attivit\u00e0 presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell\u2019articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.<\/p>\n<p>3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformit\u00e0. Per la conformit\u00e0 edilizia, la dichiarazione \u00e8 resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell\u2019intervento. L\u2019epoca di realizzazione dell\u2019intervento \u00e8 provata mediante la documentazione di cui all\u2019articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l\u2019epoca di realizzazione dell\u2019intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilit\u00e0. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<\/p>\n<p>4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformit\u00e0 dall\u2019autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell\u2019ufficio richiede all\u2019autorit\u00e0 preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all\u2019accertamento della compatibilit\u00e0 paesaggistica dell\u2019intervento. L\u2019autorit\u00e0 competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell\u2019ufficio provvede autonomamente.<\/p>\n<p>5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell\u2019aumento del valore venale dell\u2019immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilit\u00e0 paesaggistica, si applica altres\u00ec una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L\u2019importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo \u00e8 determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all\u2019articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.<\/p>\n<p>6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attivit\u00e0 presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all\u2019articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilit\u00e0 paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine \u00e8 interrotto qualora l\u2019ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni prevista dal presente testo unico.\u00bb;<\/p>\n<p>i) all\u2019articolo 37:<\/p>\n<p>1) il comma 4 \u00e8 abrogato;<\/p>\n<p>2) al comma 6, le parole: \u00abarticolo 36\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abarticolo 36-bis\u00bb;<\/p>\n<p>3) alla rubrica, le parole: \u00abe accertamento in conformit\u00e0\u00bb sono soppresse.<\/p>\n<p>2. Le entrate derivanti dall\u2019applicazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 31, comma 5, ultimo periodo e all\u2019articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Art. 2<\/strong><br \/>\n<em>Strutture amovibili realizzate durante l\u2019emergenza sanitaria da Covid-19<\/em><\/p>\n<p>1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell\u2019attivit\u00e0 edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all\u2019efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonch\u00e8 delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalit\u00e0 sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all\u2019insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all\u2019articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessit\u00e0.<\/p>\n<p>2. Per le finalit\u00e0 di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell\u2019articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facolt\u00e0 per il comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformit\u00e0 dell\u2019opera con le prescrizioni e i requisiti di cui al comma 1.<\/p>\n<p>3. Nella comunicazione sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed \u00e8 altres\u00ec indicata l\u2019epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.<\/p>\n<p>4. Al fine di provare l\u2019epoca di realizzazione dell\u2019intervento il tecnico allega la documentazione di cui all\u2019articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l\u2019epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all\u2019articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilit\u00e0. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<\/p>\n<p>5. L\u2019applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non pu\u00f2 comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dalle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le strutture di propriet\u00e0 di amministrazioni pubbliche, agli eventuali oneri connessi al loro mantenimento provvedono le medesime amministrazioni nell\u2019ambito delle disponibilit\u00e0 allo scopo destinate a legislazione vigente.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Art. 3<\/strong><br \/>\n<em>Norme finali e di coordinamento<\/em><\/p>\n<p>1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all\u2019articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all\u2019articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni di cui all\u2019articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis, e all\u2019articolo 36-bis, ad eccezione del comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all\u2019attivit\u00e0 edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all\u2019articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all\u2019articolo 34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell\u2019edilizia. Per le finalit\u00e0 di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell\u2019ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p>3. All\u2019articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 \u00e8 inserito il seguente: \u00ab7-bis. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualit\u00e0 pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualit\u00e0 pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell\u2019immobile e l\u2019adozione del decreto.\u00bb.<\/p>\n<p>4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 in sanatoria ai sensi dell\u2019articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non d\u00e0 diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni gi\u00e0 irrogate dall\u2019amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Art. 4<\/strong><br \/>\n<em>Entrata in vigore<\/em><\/p>\n<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sar\u00e0 presentato alle Camere per la conversione in legge.<\/p>\n<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. \u00c8 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 29 maggio 2024, n. 69 c.d. \u201csalva casa\u201d recante \u201cDisposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica\u201d<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1006,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1365"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1365"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1365\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1366,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1365\/revisions\/1366"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1006"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1365"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1365"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1365"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}