{"id":1395,"date":"2025-02-28T09:27:49","date_gmt":"2025-02-28T08:27:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/?p=1395"},"modified":"2025-02-28T09:27:49","modified_gmt":"2025-02-28T08:27:49","slug":"per-la-cassazione-i-benefici-prima-casa-spettano-anche-allacquirente-di-un-immobile-collabente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/per-la-cassazione-i-benefici-prima-casa-spettano-anche-allacquirente-di-un-immobile-collabente\/","title":{"rendered":"Per la Cassazione i benefici \u201cprima casa\u201d spettano anche all\u2019acquirente di un immobile collabente"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section bb_built=&#8221;1&#8243;][et_pb_row][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text _builder_version=&#8221;3.0.101&#8243; background_layout=&#8221;light&#8221;]<\/p>\n<p>Con l\u2019ordinanza n. 3913 del 16 febbraio 2025, la Suprema Corte, discostandosi da quanto sostenuto, qualche anno fa, dall\u2019Amministrazione finanziaria, con una risposta ad interpello sfavorevole all\u2019applicabilit\u00e0 delle agevolazioni \u201cprima casa\u201d nell\u2019ipotesi di un acquisto di un immobile collabente (categoria F\/2), ha affermato il seguente principio di diritto: <em>\u201cIn materia di agevolazione prima casa (art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), posto che la norma agevolativa non esige l\u2019idoneit\u00e0 abitativa dell\u2019immobile gi\u00e0 al momento dell\u2019acquisto, il beneficio pu\u00f2 essere riconosciuto anche all\u2019acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F\/2, ed invece rilevando la suscettibilit\u00e0 dell\u2019immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all\u2019uso abitativo<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3913, sez. V<\/strong><\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\" style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br \/>\nSEZIONE TRIBUTARIA CIVILE<\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br \/>\nDott. STALLA Giacomo Maria \u2013 Presidente<br \/>\nDott. SOCCI Angelo Matteo \u2013 Consigliere<br \/>\nDott. DI PISA Fabio \u2013 Consigliere<br \/>\nDott. BALSAMO Milena \u2013 Relatore<br \/>\nDott. PENTA Andrea \u2013 Consigliere<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\" style=\"text-align: center;\">ORDINANZA<\/p>\n<p>sul ricorso iscritto al n. 21737\/2023 R.G. proposto da:<\/p>\n<p>AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi, presso l\u2019AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege<\/p>\n<p>Ricorrente<\/p>\n<p>Contro<\/p>\n<p>A.A.<\/p>\n<p>Intimata<\/p>\n<p>avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n. 562\/2023 depositata il 09\/05\/2023.<\/p>\n<p>Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21\/01\/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO.<\/p>\n<p>Svolgimento del processo<\/p>\n<p>1. Con atto di compravendita del 10\/11\/2015, stipulato innanzi al notaio A. C.C. (\u2026), A.A. vendeva ad B.B. un rudere di fabbricato sito in \u2026, espressamente qualificato come \u201cinidoneo ad utilizzazione produttiva di reddito a causa dell\u2019accentuato livello di degrado\u201d e censito come collabente (categoria Catastale F2). Per tale fabbricato, l\u2019acquirente chiedeva di usufruire della \u201cagevolazione prima casa\u201d di cui al combinato disposto dell\u2019art. 1 e della nota II bis della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131\/1986 e, pertanto, versava l\u2019imposta di registro nella misura ridotta pari al 2 per cento del valore del cespite, corrispondente, nel caso di specie, al prezzo dichiarato di Euro 120.000,00.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate notificava il 27 marzo 2018 l\u2019avviso di accertamento con cui liquidava la maggiore imposta di registro principale \u2013 nella misura del 9% del valore dell\u2019immobile, pari ad Euro 8.400.00 e recuperava, altres\u00ec, l\u2019imposta di registro in misura fissa in quanto nell\u2019atto di compravendita figurava una clausola penale che veniva assolta dai coobbligati.<\/p>\n<p>L\u2019avviso di liquidazione era emesso anche nei confronti dell\u2019alienante, trattandosi di liquidazione di imposta principale e, quindi, imputabile in solido ad entrambi i contraenti.<\/p>\n<p>La contribuente \u2013 alienante impugnava l\u2019avviso.<\/p>\n<p>I giudici di prossimit\u00e0 accoglievano il ricorso della contribuente assimilando gli immobili collabenti ad immobili in costruzione e, quindi, idonei ad usufruire dell\u2019agevolazione \u201cprima casa\u201d, ritenendo l\u2019insussistenza di un termine per completare la ristrutturazione del rudere, decorrendo il termine triennale per i controlli dell\u2019Ufficio, ex art. 76 D.P.R. n. 131\/1986, solo dalla fine dei lavori di restauro.<\/p>\n<p>Sull\u2019appello dell\u2019amministrazione finanziaria, i giudici regionali, nel confermare la decisione di primo grado, ritenevano incongrua la motivazione dell\u2019atto impositivo laddove il rudere veniva equiparato ad area edificabile; escludevano poi che l\u2019inagibilit\u00e0 dell\u2019immobile comportasse la decadenza dall\u2019agevolazione prima casa, riconoscendo l\u2019agevolazione anche per gli immobili collabenti che, al pari degli immobili in costruzione, non presentano le caratteristiche dell\u2019abitabilit\u00e0 attuale. Precisando poi che il termine triennale di cui all\u2019art. 76 D.P.R. n. 131\/86 deve decorrere non dalla conclusione del rogito, ma dalla ultimazione dei lavori edili. Infine, escludevano la legittimazione passiva di imposta dell\u2019alienante ex art. 57 D.P.R. 131\/86, trattandosi di imposta complementare che, in quanto dovuta per un fatto imputabile ad uno dei contraenti, grava solo su quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia ricorre avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, svolgendo due motivi.<\/p>\n<p>La contribuente non ha svolto attivit\u00e0 difensiva.<\/p>\n<p>Motivi della decisione<\/p>\n<p>1. Con la prima censura, introdotta ai sensi dell\u2019art.360, primo comma, n. 3) c.p.c., si deduce la violazione o falsa applicazione dell\u2019art. 1 e Nota II bis Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131\/1986 nonch\u00e9 dell\u2019art. 14 disp. prel. c.c.; per avere il Collegio erroneamente ritenuto che la contribuente potesse fruire dell\u2019agevolazione \u201cprima casa\u201d anche nell\u2019ipotesi di acquisto di un immobile collabente di categoria catastale F\/2 da ristrutturare al fine di destinarlo ad abitazione principale, ancorch\u00e8 privo di potenzialit\u00e0 produttiva\/utilizzabilit\u00e0, e ci\u00f2 in virt\u00f9 di una impropria assimilazione agli immobili ad uso abitativo in corso di costruzione.<\/p>\n<p>La norma rubricata, infatti, limita l\u2019agevolazione solo alle \u201ccase di abitazione\u201d non di lusso, con ci\u00f2 escludendo tutti gli immobili che in alcun modo, neppure in via potenziale, possano essere adibiti ad abitazione. Si obietta che se tale finalizzazione abitativa sussiste, in astratto ed ex ante, per gli immobili abitativi in corso di costruzione, non pu\u00f2 sussistere affatto per i ruderi che non hanno alcuna potenzialit\u00e0\/finalit\u00e0 abitativa astratta o di altra utilizzazione economica.<\/p>\n<p>2. Il secondo strumento di ricorso denuncia \u201d Violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 42 D.P.R. n. 131\/1986, in relazione all\u2019art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.\u201d; per avere il decidente affermato che l\u2019imposta liquidata dall\u2019Ufficio \u00e8 complementare e non principale e, quindi, addebitabile al solo contraente -venditore- che ha omesso l\u2019azione necessaria per evitare la decadenza dell\u2019agevolazione (costruzione dell\u2019immobile nel triennio).<\/p>\n<p>Si assume, peraltro, che l\u2019impedimento \u00e8 ascrivibile alla contribuente in via solidale ex art. 57 d.PR n. 131\/1986, dal momento che il recupero \u00e8 stato motivato dall\u2019assenza del requisito oggettivo della qualifica del bene come casa di abitazione, gi\u00e0 assente ab origine in atto, per poter usufruire dell\u2019agevolazione.<\/p>\n<p>Si aggiunge che se dovesse assimilarsi il bene collabente al bene in costruzione, la revoca dell\u2019agevolazione per decadenza per mancata costruzione del triennio non potrebbe essere addebitata alla contribuente ma solo al venditore che ha omesso, nel termine decadenziale, l\u2019azione necessaria per accedere all\u2019agevolazione.<\/p>\n<p>3. La prima censura \u00e8 infondata, assorbita la seconda.<\/p>\n<p>3.1. In primo luogo, vale osservare che l\u2019espressione \u201cunit\u00e0 collabenti\u201d \u2013 (cio\u00e8 in rovina, dall\u2019etimo latino collabi, collapsus) si riferisce alle costruzioni iscritte in catasto \u2013 nella categoria F\/2 \u2013 ai soli fini della descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d\u2019uso ma senza attribuzione di rendita, in quanto inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell\u2019accentuato livello di degrado; l\u2019iscrizione nella suddetta categoria prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacit\u00e0 reddituale.<\/p>\n<p>In considerazione della descritta incapacit\u00e0 di produrre ordinariamente un reddito proprio, si \u00e8 affermato, nella giurisprudenza di legittimit\u00e0, che non trova applicazione il regime di trattamento fiscale ai fini dell\u2019ICI o dell\u2019IMU, il quale presuppone l\u2019esistenza di una unit\u00e0 immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con relativa rendita catastale: la base imponibile dell\u2019imposta \u00e8 pari al valore degli immobili, il cui calcolo viene effettuato, a sua volta, partendo dall\u2019ammontare delle rendite risultanti in catasto (v. tra le molte, Cass. n. 23081\/2017; Cass. n. 5088\/2019).<\/p>\n<p>Considerato che le unit\u00e0 collabenti vengono per definizione iscritte a catasto senza attribuzione di rendita, da ci\u00f2 consegue che non sia concretamente possibile determinarne la tassazione ai fini ICI o IMU, mancando per esse la base di calcolo.<\/p>\n<p>3.2. L\u2019attribuzione della categoria F\/2 \u2013 Unit\u00e0 collabenti \u00e8 regolamentata dal Decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacit\u00e0 di produrre ordinariamente un reddito proprio. In particolare, il menzionato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell\u2019identificazione, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d\u2019uso.<\/p>\n<p>3.3. Si legge nella decisione n. 23081\/2017 di questa Corte che il fabbricato accatastato come unit\u00e0 collabente (categoria F\/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non \u00e8 tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l\u2019eventuale demolizione restituisca autonomia all\u2019area fabbricabile, che da allora \u00e8 soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito. La posizione della Corte di Cassazione in materia di fabbricati collabenti F\/2 (con riferimento alle imposte ICI e IMU) \u00e8 dunque nitida e risulta consolidata a partire dal 2017. In effetti, con la sentenza n. 17815 del 19 luglio 2017, risulta che lo stato di collabenza produce l\u2019improduttivit\u00e0 di reddito, ma non fa venir meno in capo all\u2019immobile \u2013 fino all\u2019eventuale sua completa demolizione \u2013 la tipologia normativa di fabbricato.<\/p>\n<p>Tanto \u00e8 vero che la mancata imposizione si giustifica non gi\u00e0 per assenza di \u2018presupposto\u2019, ma per assenza di \u2018base imponibile (valore catastale pari a zero)\u201d. Dunque, diversamente da quanto assume l\u2019Agenzia, secondo la giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u2013 affermatasi in relazione all\u2019ICI\/IMU -, il fabbricato collabente resta un fabbricato e non pu\u00f2 considerarsi area edificabile.<\/p>\n<p>3.4. Il concetto \u00e8 stato ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria anche in altri ambiti. \u00c8 il caso, fra gli altri, della risposta a interpello n. 138 del 22 maggio 2020 in materia di detrazioni per interventi di cui all\u2019art. 14, comma 2- quater.1, del D.L. n. 63\/2013. \u00c8 qui affermato che, \u201cnella sopra richiamata circolare n. 13\/E del 2019, \u00e8 stato, inoltre, ribadito che l\u2019esistenza dell\u2019edificio \u00e8 riconosciuta anche se lo stesso \u00e8 classificato nella categoria catastale F\/2 \u2013 unit\u00e0 collabenti \u2013 in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ci\u00f2 non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto gi\u00e0 costruito e individuato catastalmente, nonostante lo stato di degrado dell\u2019immobile o, pi\u00f9 in generale, la sua inabitabilit\u00e0\/inagibilit\u00e0 o comunque la sua non utilizzabilit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>3.5. Tanto premesso sulla natura del fabbricato collabente, quanto al regime giuridico del beneficio rivendicato dalla contribuente, l\u2019art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 dispone espressamente l\u2019applicazione dell\u2019aliquota agevolata del 2% nell\u2019ipotesi in cui vengano trasferite case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano precise condizioni. Deve trattarsi, pertanto, di unit\u00e0 immobiliari che risultino astrattamente idonee al concreto soddisfacimento di esigenze abitative.<\/p>\n<p>3.6. Al contrario, si assume da parte dell\u2019amministrazione finanziaria che per criteri di uniformit\u00e0 di applicazione, e per assicurare l\u2019obiettiva valutazione del presupposto oggettivo dell\u2019agevolazione, si ritengono \u201ccase di abitazione\u201d i fabbricati censiti nel Catasto dei Fabbricati nella tipologia abitativa e, inoltre, che l\u2019attribuzione della categoria F\/2 \u2013 Unit\u00e0 Collabenti \u00e8 riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili il cui notevole livello di degrado \u2013 che ne determina l\u2019incapacit\u00e0 di produrre ordinariamente un reddito proprio \u2013 non ne consente l\u2019iscrizione in altre categorie catastali. Si soggiunge che si tratta di una classificazione comunque durevole del bene immobile, mentre le classificazioni F\/3 e F\/4, relative ai fabbricati in corso di costruzione e in corso di definizione, sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va dai sei ai dodici mesi.<\/p>\n<p>3.7. Secondo l\u2019indirizzo consolidato di legittimit\u00e0, l\u2019agevolazione \u201cprima casa\u201d compete ai fabbricati in corso di costruzione, categoria catastale F\/3, destinati ad abitazione, ossia strutturalmente concepiti per uso abitativo, anche se non \u00e8 richiesto che gli stessi siano gi\u00e0 idonei a detto uso al momento dell\u2019acquisto. Da tali affermazioni, si fa discendere la tesi dell\u2019Amministrazione secondo la quale, nel caso di inidoneit\u00e0 assoluta ed oggettiva all\u2019utilizzo dell\u2019immobile abitativo che si intende acquistare, inidoneit\u00e0 originata dalla classificazione catastale F\/2, il contribuente non \u00e8 legittimato a fruire delle agevolazioni \u201cprima casa\u201d, poich\u00e9 l\u2019immobile in questione non pu\u00f2 essere equiparato ad un immobile in corso di costruzione.<\/p>\n<p>3.8. Non vi \u00e8 dubbio che i cd. benefici prima casa debbano essere riconosciuti anche nel caso di immobili in corso di costruzione, in ragione della ratio sottesa all\u2019art. 1 della Tariffa Parte prima, nota II-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986, con la quale il legislatore ha inteso promuovere e favorire l\u2019acquisto della casa da adibire a prima abitazione, sicch\u00e9 \u00e8 sufficiente che ad una simile finalit\u00e0 tenda l\u2019acquirente con l\u2019atto di trasferimento, purch\u00e9 l\u2019immobile acquistato sia idoneo ad essere utilizzato come alloggio e presenti le caratteristiche delle abitazioni non di lusso. Da ci\u00f2 consegue che richiedere la presenza degli elementi \u201cdistintivi\u201d gi\u00e0 al momento della cessione dell\u2019immobile, finirebbe per escludere dalla procedura agevolativa l\u2019acquisto di appartamenti di nuova abitazione che di solito avviene prima che la costruzione sia ultimata ovvero di immobili con destinazione diversa dall\u2019abitazione o ancora di immobili attualmente non utilizzabili come abitazione.<\/p>\n<p>3.9. Oltre a ci\u00f2 rileva la stessa natura giuridica dell\u2019imposta di registro che, in quanto imposta d\u2019atto, va applicata mediante una valutazione della clausole negoziali, quali si desumono dal documento sottoposto a registrazione; di talch\u00e9, se nell\u2019atto il contribuente dichiara di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel Comune di residenza, di voler adibire l\u2019immobile acquistato a propria abitazione e che si tratta di fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione non di lusso, l\u2019agevolazione deve essere riconosciuta, in quanto ci\u00f2 che la legge chiede \u00e8 che oggetto del trasferimento sia un fabbricato destinato ad abitazione, cio\u00e8 che sia strutturalmente adeguato ad essere destinato all\u2019uso e non occorre che esso sia gi\u00e0 idoneo al momento dell\u2019acquisto.<\/p>\n<p>3.10. Questa Corte ha cos\u00ec riconosciuto che pu\u00f2 beneficiare delle agevolazioni \u201cprima casa\u201d l\u2019acquirente di immobile \u201cin corso di costruzione\u201d da destinare ad abitazione \u201cnon di lusso\u201d (Cass. n. 8748 del 18\/06\/2002; Cass. n.5180\/2022, non massimata) purch\u00e9 esso, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, sia conforme ai criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969; criteri richiamati dall\u2019art. 1 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, sempre nel testo ratione temporis applicabile, anche se tali benefici possono essere conservati soltanto ove la finalit\u00e0 dichiarata dal contribuente nell\u2019atto di acquisto di destinare l\u2019immobile a propria abitazione venga dal medesimo realizzata entro il termine di decadenza (che con riferimento all\u2019imposta di registro \u00e8 di tre anni dalla registrazione dell\u2019atto) del potere di accertamento dell\u2019Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici.<\/p>\n<p>4. Ci\u00f2 posto, \u00e8 certamente indubbio che caratteristica dei fabbricati collabenti \u00e8 la loro inidoneit\u00e0 a soddisfare attuali esigenze abitative, in quanto immobili privi di un\u2019attuale utilizzabilit\u00e0 per il possessore, tanto che, come detto, gli stessi sono iscritti in catasto senza attribuzione di rendita (Cass. n.17815 del 19\/07\/2017); ci\u00f2 nonostante, ritiene questa Corte che n\u00e9 l\u2019assenza di attualit\u00e0 di destinazione ad abitazione n\u00e9 l\u2019attribuzione della categoria catastale F\/2 rappresentano ostacoli alla possibilit\u00e0 di accesso alle agevolazioni prima casa; e, tanto risulta confermato dal tenore del precetto normativo che esclude l\u2019usufruibilit\u00e0 dei benefici fiscali unicamente per i fabbricati classificati in categoria A\/1, A\/8 e A\/9, senza ulteriori limitazioni per altre categorie catastali suscettibili di concreta finalizzazione abitativa e, dunque, n\u00e9 per i fabbricati in corso di costruzione ovvero da ultimare n\u00e9 per i fabbricati collabenti, i primi iscritti in categoria F\/3 e gli ultimi in categoria F\/2.<\/p>\n<p>4.1. Ci\u00f2 che rileva, ai fini fiscali, \u00e8 che l\u2019immobile, sebbene in stato di abbandono e come tale non attualmente abitabile, sia suscettibile di essere \u201cdestinato ad abitazione\u201d e risulti in tale destinazione completato nel termine triennale di decadenza stabilito dall\u2019art. 76 comma 2 D.P.R. n. 131\/1986, per l\u2019esercizio del potere di accertamento dell\u2019Ufficio; inadempimento questo che non risulta qui contestato dall\u2019Agenzia, tant\u2019\u00e8 che l\u2019avviso opposto \u00e8 stato emesso prima della scadenza del triennio per l\u2019asserita incompatibilit\u00e0 tra categoria catastale ed agevolazione richiesta.<\/p>\n<p>4.2. La circostanza che il cespite presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento ovvero la previa demolizione e successiva ricostruzione, se destinato a finalit\u00e0 abitativa, non pu\u00f2 limitare l\u2019accesso al beneficio fiscale, tanto pi\u00f9 se tali benefici risultino accessibili per gli immobili ancora da ultimare; risultando rilevante solo che l\u2019immobile sia strutturalmente destinato ad uso abitativo, non essendo richiesto che esso sia gi\u00e0 idoneo al momento dell\u2019acquisto (Cass.n.3804\/2003, Cass. n. 18300\/2004).<\/p>\n<p>4.3. Al di l\u00e0 del, di per s\u00e9, non esaustivo tenore letterale della norma \u2013 atteso che l\u2019espressione \u201cdestinato\u201d pu\u00f2 intendersi come riferentesi sia ad un immobile gi\u00e0 adibito, al momento in cui viene acquistato dal contribuente, ad abitazione, sia (in senso ottativo) ad un immobile che venga acquistato per essere successivamente adibito a tale scopo \u2013 una diversa interpretazione risulterebbe invero non coerente con la finalit\u00e0 perseguita dal legislatore di agevolare l\u2019acquisizione di case da parte di soggetti che ne sono sprovvisti, favorendo non solo un meno costoso accesso di costoro alla casa per abitazione, ma anche meno costosi acquisti di immobili che seppur dotati di differenti caratteristiche risultino trasformabili anch\u2019essi in case di abitazione (immobile che, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali sebbene non attuali per degrado o per abbandono, sia come detto suscettibile di venire destinato ad abitazione nel senso indicato), non rilevando l\u2019attualit\u00e0 dell\u2019abitabilit\u00e0 laddove la \u201castratta\u201d destinazione dell\u2019immobile ad abitazione costituisce lo specifico ed obiettivo requisito richiesto dalla norma al fine di ottenere le agevolazioni dal medesimo previste.<\/p>\n<p>4.4. L\u2019interpretazione restrittiva sostenuta dalla ricorrente non sarebbe, peraltro, ragionevole, ove si rifletta sui casi, del tutto comuni, dell\u2019acquisto di un immobile incompleto, e dunque certamente non costituente ancora casa di abitazione, per completarlo e successivamente abitarlo; oppure dell\u2019acquisto di un immobile, al momento assoggettato ad uso diverso da quello abitativo, allo scopo di farne, da parte dell\u2019acquirente, la propria abitazione. Ipotesi queste che la lettera della legge consente di comprendere nella previsione agevolativa, giacch\u00e9 il termine \u201cdestinato\u201d, di per s\u00e9 indica un atteggiamento, oggettivo e concreto, del contribuente, mediante il quale l\u2019acquisto viene indirizzato a soddisfare l\u2019esigenza considerata dalla legge degna di sostegno.<\/p>\n<p>4.5. Ed allora, se il termine \u201cdestinato\u201d di per s\u00e9 indica l\u2019obiettiva funzionalizzazione del bene acquistato al soddisfacimento dell\u2019esigenza perseguita dal legislatore di incoraggiare sia lo sviluppo dell\u2019edilizia abitativa mediante l\u2019incremento quantitativo delle costruzioni sia interventi di restauro e risanamento conservativo volti a preservare l\u2019organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalit\u00e0 \u2013 il che porterebbe ulteriormente a ritenere che l\u2019oggetto di tale attivit\u00e0 conservativa possa consistere in un fabbricato degradato \u2013 nonch\u00e9 la commercializzazione degli immobili da recuperare, se ne inferisce che il beneficio dell\u2019agevolazione fiscale non pu\u00f2 essere riservato ai soli alloggi gi\u00e0 ultimati o in corso di ultimazione (v. Cass. 10\/9\/2004, n. 18300).<\/p>\n<p>4.6. Siffatta interpretazione trova del resto sintomatico riscontro nelle norme prevedenti la spettanza dei benefici (anche) in caso di acquisto di edificio insuscettibile, per i pi\u00f9 diversi motivi, di essere immediatamente destinato ad abitazione dell\u2019acquirente, come in caso di acquisto della mera nuda propriet\u00e0 (v. art. 1 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 Allegato A \u2013 TARIFFA Parte I), ovvero di immobile occupato in quanto condotto in locazione.<\/p>\n<p>Infine, la tesi sostenuta dall\u2019ente finanziario secondo cui l\u2019agevolazione fiscale non pu\u00f2 essere riconosciuta per gli acquisti di immobili collabenti, in quanto la classificazione catastale in F\/2 sarebbe durevole, mentre quella in F\/3 avrebbe una durata al massimo di dodici mesi, si pone in antitesi con il termine triennale riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 per l\u2019ultimazione della costruzione destinata ad abitazione, termine applicabile anche agli immobili collabenti destinati ad abitazione.<\/p>\n<p>4.7. Ebbene, nell\u2019accertata premessa che \u201cscopo della contribuente\u201d nella specie era \u201cper l\u2019appunto quello di acquisire la prima abitazione\u201d, come emerge dalla clausola 15 del contratto di acquisto e dai permessi comunali successivamente richiesti dalla proprietaria per il recupero dell\u2019edificio, deve ritenersi che i giudici distrettuali abbiano correttamente applicato le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali anche all\u2019immobile collabente, risultando irrilevante la classificazione catastale del cespite cos\u00ec come lo \u00e8 quella degli immobili in costruzione.<\/p>\n<p>4.8. Come questa Corte ha gi\u00e0 avuto pi\u00f9 volte modo di affermare, le norme fiscali per l\u2019edilizia abitativa subordinano espressamente l\u2019applicazione del particolare regime agevolato a varie condizioni, tra le quali \u00e8 compresa la dichiarazione del contribuente di volere adibire il fabbricato o la porzione di fabbricato acquistato \u201ca propria abitazione\u201d. Nella previsione legislativa la detta dichiarazione del contribuente costituisce quindi uno degli elementi indispensabili, nel concorso con gli altri richiesti dalla norma, per la fruizione del beneficio fiscale (v. Cass., 20\/9\/2006, n. 20376; Cass., 17\/10\/2005, n. 20066; Cass.,10\/9\/2004, n. 18300; Cass., 28\/3\/2003, n. 2714; Cass., 12\/3\/2003, n. 3604), in guisa che la dichiarata intenzione di adibire l\u2019immobile collabente a futura abitazione \u00e8 requisito sufficiente per accedere ai benefici fiscali della prima casa, non elisa dall\u2019inserimento del fabbricato nella categoria F\/2 (anzich\u00e9 in quella F\/3).<\/p>\n<p>5. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il primo motivo di ricorso va integralmente respinto, assorbito il secondo, affermandosi il seguente principio di diritto: \u201cIn materia di agevolazione prima casa (art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), posto che la norma agevolativa non esige l\u2019idoneit\u00e0 abitativa dell\u2019immobile gi\u00e0 al momento dell\u2019acquisto, il beneficio pu\u00f2 essere riconosciuto anche all\u2019acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F\/2, ed invece rilevando la suscettibilit\u00e0 dell\u2019immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all\u2019uso abitativo\u201d.<\/p>\n<p>Considerato che la contribuente non ha svolto attivit\u00e0 difensiva, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>La Corte rigetta il ricorso.<\/p>\n<p>Conclusione<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 21 gennaio 2025.<\/p>\n<p>Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2025.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per la Suprema Corte il beneficio pu\u00f2 essere riconosciuto anche all\u2019acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F\/2, ed invece rilevando la suscettibilit\u00e0 dell\u2019immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all\u2019uso abitativo<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1053,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1395"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1395"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1395\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1396,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1395\/revisions\/1396"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1053"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1395"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1395"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocrivellari.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1395"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}