Imprese

LA VITA DELLA SOCIETÀ

Una società ha un’esistenza propria, indipendente da quella dei suoi soci: essa potrà continuare ad esistere anche se i soci muoiano oppure essa potrà essere sciolta e messa in liquidazione anche se i suoi soci sopravvivano.

LA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

Tutte le società hanno una soggettività giuridica, in quanto hanno un patrimonio distinto da quello dei soci, hanno un proprio nome e una propria sede e, pertanto, sono dei soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci che le compongono.

In alcuni tipi di società (società di persone) non vi è però completa autonomia tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci che, in diverse misure, rispondono dei debiti della società.

Altri tipi di società (società di capitali e società cooperative) hanno, invece, il riconoscimento, da parte dell’ordinamento giuridico, della cosiddetta personalità giuridica, in quanto il loro patrimonio è perfettamente autonomo rispetto a quello dei soci e, pertanto, per i debiti della società non rispondono mai i soci con i loro beni, salvi determinati casi previsti dalla legge.

In sintesi, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio sociale è reso autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci è reso autonomo rispetto a quello della società.

La personalità giuridica propria delle suddette società non è attribuita automaticamente: è necessaria, a tal fine, l’iscrizione dell’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese.

LA MESSA IN COMUNE DI BENI E DI FONDI

Per l’esercizio di un’attività economica sono spesso necessari grossi investimenti che potrebbero superare le disponibilità finanziarie di una sola persona.
L’esercizio dell’attività economica in forma societaria permette a più persone di investire e di lavorare insieme: così ciascuno potrà godere dei benefici dell’attività svolta proporzionalmente alla parte degli investimenti effettuati e del lavoro prestato.
In cambio dei beni apportati, si ottiene un corrispettivo, ossia una partecipazione (quota o azione) al capitale della società.

Nel corso della vita della società, i soci fondatori o nuovi soci potranno apportare, mediante conferimenti, nuovi beni, per esempio, con un aumento del capitale.
I beni conferiti entrano a far parte del patrimonio della società e l’investitore non potrà più recuperare il suo apporto, ma dovrà attendere lo scioglimento della società o, se non vuole più stare in società, cedere la sua partecipazione a terzi ovvero recedere, solo nei casi in cui ciò è ammesso, dal contratto di società, ma mai ottenere la restituzione di quanto conferito.

L’AUTONOMIA PATRIMONIALE

Nelle società di capitali si realizza un’autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i soci rispondono dei debiti della società soltanto nei limiti della quota conferita.
Ciò comporta che i creditori personali del socio non possono soddisfarsi sui beni della società e che i creditori sociali, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.

Le vicende patrimoniali dei soci nelle società di capitali, dunque, non intaccano il patrimonio sociale e viceversa, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui tutte quote o azioni si concentrano nelle mani di una sola persona, nel caso che non siano adempiuti gli adempimenti prescritti dalla legge. Il Notaio potrà fornirvi le informazioni desiderate.

Nelle società di persone si realizza invece un’autonomia patrimoniale imperfetta: la legge infatti sancisce la responsabilità illimitata e solidale dei soci con il proprio patrimonio (ad eccezione degli accomandanti nelle s.a.s.) per i debiti della società, anche se in via sussidiaria.

La responsabilità personale dei soci è fatta valere, però, in modo diverso nella società semplice e nelle altre società di persone.
L’autonomia patrimoniale perfetta comporta che dal fallimento della società non consegue di regola il fallimento dei soci, mentre nel caso di autonomia patrimoniale imperfetta fallisce anche il socio illimitatamente responsabile. Inversamente se fallisce il socio illimitatamente responsabile, non fallisce, però, la società.

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