L’art. 3, comma 10-quinquies sospende (retroattivamente) dal 1 aprile 2022 al 30 ottobre 2023 i termini previsti nella nota II bis all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 e all’art. 7 della Legge 448/1998 facendo salvi gli atti, emessi per mancato rispetto dei predetti termini, già notificati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Si esclude il rimborso delle somme già versate.

Si ricorda che la sospensione era stata originariamente disposta con il c.d. Decreto Liquidità (art. 24 del D.L. 23/2020) dal 23 febbraio 2020 e, a seguito di successive proroghe, fino al 31 marzo 2022.

La sospensione riguarda:

a) il termine di diciotto mesi per la fissazione della residenza nel comunque ove è situato l’immobile agevolato;

b) il termine di un anno per il riacquisto di immobile, da adibire ad abitazione principale al fine di evitare la decadenza dal beneficio, in caso di cessione infraquinquennale del cespite agevolato;

c) il termine di un anno per la rivendita dell’immobile agevolato ove sia stato acquistato altro immobile con il beneficio prima casa (ai sensi dell’art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, nota II bis, comma 4 bis);

d) il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con il regime premiale per il riacquisto di altro immobile agevolato per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7 della Legge 448/1998.

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