È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n. 140, la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, in vigore dal 18 giugno 2019.

In sede di conversione del provvedimento che ha recato alcune novità in materia di procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, riscrivendo l’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si introduce un nuovo art. 2-bis, che ai commi 2 e 3 modifica l’art. 2477 c.c., contenente la disciplina dell’organo di controllo delle S.R.L., il cui testo a fronte, pre e post modifiche, risulta il seguente:

 

2477. Sindaco e revisione legale dei conti (testo in vigore fino al 15 marzo 2019) 2477. Sindaco e revisione legale dei conti (testo in vigore dal 16 marzo al 17 giugno 2019) 2477. Sindaco e revisione legale dei conti (testo in vigore dal 18 giugno 2019)
1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. 1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. 1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
2. abrogato 2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.

 

3. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

 

3. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
4. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

 

4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. 4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. 5. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

 

5. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

 

6. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo. 6. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

 

Fermo restando l’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore per la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (previsioni rimaste invariate), vengono innalzati gli ulteriori presupposti in presenza dei quali scatta l’obbligo di nominare l’organo di controllo, i quali consistono nel superamento di anche di uno solo dei limiti indicati dal nuovo testo dell’art. 2477, comma 2, lett. c) c.c.: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 e non più 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 e non più 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 e non più 10 unità.

Restano ferme, invece, tanto la regola per cui è sufficiente il superamento di uno solo dei predetti parametri, quanto la previsione per cui l’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi (in precedenza erano due), non è superato alcuno dei limiti ivi indicati.

Peraltro, i parametri dai quali dipende la nomina dell’organo di controllo possono essere diversi da un esercizio all’altro e determinare ugualmente, se superati, l’obbligo di nomina (ad esempio, per il primo esercizio si supera il parametro del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, mentre nell’esercizio successivo si supera il parametro relativo ai ricavi).

Restano, altresì, ferme tanto la legittimazione, oltre che di qualsiasi interessato, anche del conservatore del registro delle imprese a sollecitare la nomina dell’organo di controllo o del revisore nel caso di inerzia da parte dell’assemblea (art. 2477, comma 5 c.c.), quanto l’applicazione dell’art. 2409 c.c. (in tema di denunzia al Tribunale), anche in caso di società priva dell’organo di controllo (art. 2477, comma 6 c.c.).

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