Con la circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito all’imposizione in misura fissa ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per il trasferimento dei beni strumentali con l’azienda ai sensi dell’art. 1, comma 237 della legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Secondo l’amministrazione finanziaria non si tratta infatti di un regime premiale di carattere generale applicabile a tutte le ipotesi di cessione di beni strumentali con l’azienda, bensì di un’agevolazione strettamente connessa con l’attuazione dei piani di salvaguardia del tessuto occupazionale introdotti con la stessa legge di Bilancio.

La circolare precisa infatti sul punto che «la disposizione di cui al comma 237 in esame trova applicazione limitatamente agli atti di cessione stipulati nell’ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale di cui ai commi 224 e ss». Benché la previsione di cui al comma 237 non rinvii espressamente ai piani previsti nei commi precedenti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la conclusione esposta si possa ricavare da una interpretazione sistematica del “pacchetto” di norme in cui la disposizione è inserita e dal riferimento testuale all’intero sistema delineato dai commi 224-238 per l’individuazione di alcune caratteristiche dei soggetti beneficiari.

In sostanza il regime agevolato si applica sotto il profilo soggettivo alle sole aziende in bonis «che: · nell’anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti (comma 225); · intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività (comma 224); · prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti (comma 224)».

Quanto ai profili oggettivi, oltre ad affermare che la cessione deve essere prevista ed evidentemente portata a termine in forza dei piani di cui all’art. 1, commi 224 e segg., la circolare chiarisce che il regime differenziato si applica per la sola cessione a titolo oneroso dei beni strumentali trasferiti con l’azienda, ferme restando le regole ordinarie per l’imposizione «del residuo valore di cessione dell’azienda di cui fanno parte gli immobili trasferiti».

Circa l’individuazione dei beni agevolati, trattandosi di immobili strumentali per natura, ossia immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni a prescindere dal loro utilizzo, l’Agenzia delle Entrate fa come di consueto riferimento alle categorie A/10, B, C, D ed E.

In ultimo sulle ipotesi di decadenza la circolare si riporta al mero dato testuale ove ribadisce che il trasferimento degli immobili agevolati a titolo oneroso o gratuito e la cessazione dell’attività prima del decorso del quinquennio dall’acquisto determinano decadenza dal beneficio con applicazione dell’imposta in misura ordinaria, ossia senza irrogazione di sanzioni.

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