La disciplina relativa alle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” è stata modificata dall’art. 2 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 (recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), pubblicato nella G.U. serie generale n. 136 del 13 giugno 2023, in vigore dal 14 giugno 2023 (v. art. 27).

Più precisamente, l’art. 2 cit. modifica la lettera a), comma 1, della Nota II-bis all’art. 1 della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, come segue:

Testo previgente

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.

Testo all’esito delle modifiche

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.

Il decreto-legge in esame interviene su tale quadro normativo eliminando il riferimento alla cittadinanza dell’acquirente e più precisamente:

– sopprime la fattispecie del cittadino italiano emigrato all’estero,

– modifica la regolamentazione degli acquisti effettuati da soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro.

In particolare, per tali acquisti, non assume più rilevanza l’ubicazione dell’immobile nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende (ossia, la sede del datore di lavoro), ma è introdotta una disciplina più articolata, che prescinde dalla cittadinanza:

– l’acquirente (trasferito all’estero per motivi di lavoro) deve aver risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni,

– l’immobile deve essere ubicato nel Comune di nascita dell’acquirente oppure nel Comune in cui egli aveva la residenza o in cui svolgeva la propria attività prima del trasferimento all’estero.

Resta fermo, quindi, che in tali ipotesi non vi è obbligo di trasferimento entro diciotto mesi della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile, ma devono ricorrere le altre condizioni di cui alle lettere b) e c) della Nota II-bis cit.

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