Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020, n. 323, in vigore dal 31 dicembre 2020, modifica l’ambito di applicazione temporale degli artt. 73 e 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dettano, rispettivamente, semplificazioni in materia di organi collegiali e norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti.

Il comma 6 dell’art. 3 del decreto sostituisce, al comma 7 dell’art. 106 del D.L. 18/2020, le parole «entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19» con le seguenti: «entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021».

La norma, la cui formulazione originaria viene modificata con il provvedimento in commento, era già stata prorogata:

– dall’art. 71, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il quale aveva disposto che «Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27»;

– dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, che all’art. 1, comma 3, lett. a) aveva sostituito nell’art. 1, comma 3, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, le parole “15 ottobre 2020” con le parole “31 dicembre 2020”, prorogando a tale data l’efficacia delle disposizioni contenute nell’allegato 1 al D.L. 83/2020, tra le quali figurano rispettivamente ai n.ri 16 e 19-bis, l’art. 73 (riunione con mezzi di telecomunicazione degli organi di associazioni, fondazioni, società e consorzi) e l’art. 106 (svolgimento delle assemblee di società ed enti) del D.L. 18/2020.

Con la modifica introdotta dall’art. 3, comma 6, del D.L. 183/2020, le disposizioni contenute nell’art. 106 del D.L. 18/2020 si applicano, dunque, alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, attualmente prevista per il 31 gennaio 2021, in base a quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

Eventuali nuove proroghe dello stato di emergenza potranno determinare un ulteriore slittamento dell’efficacia della predetta disposizione, con conseguente applicazione anche alle assemblee convocate in data successiva, ma comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Quanto, invece, all’art. 73 del D.L. 18/2020, viene in rilievo la disposizione di cui all’art. 19 del D.L. 183/2020, contenente una previsione generale, in base alla quale «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».

Tra le norme elencate nell’allegato 1 figura, appunto, al n. 10 l’art. 73 del D.L. 18/2020, inizialmente efficace fino al 31 luglio 2020, termine poi prorogato al 15 ottobre 2020 dal D.L. 83/2020 e ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2020 con il D.L. 125/2020.

Con il provvedimento in commento, l’efficacia anche di tale norma è prorogata alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, attualmente prevista per il 31 gennaio 2021, ed eventuali successive proroghe dello stato di emergenza potranno determinare un ulteriore slittamento dell’efficacia dell’art. 73 del D.L. 18/2020, ma comunque non oltre il 31 marzo 2021.

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