Il Giudice del Registro delle Imprese di Roma, con decreto 1 giugno 2020, afferma che, per effetto dell’art. 2477 c.c., nelle società a responsabilità limitata l’autonomia statutaria ha il potere di determinare tanto la composizione dell’organo di controllo, il quale può essere alternativamente monocratico ovvero pluripersonale, quanto la natura del controllo, essendo rimessa alla società la scelta, alternativamente o cumulativamente, tra un organo di controllo ed un revisore e ciò non solo quando l’introduzione del controllo societario sia facoltativa, ma anche nel caso in cui essa sia obbligatoria ai sensi del secondo comma dell’art. 2477 c.c.

***

Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott.

premesso che, con ricorso depositato in data 4 marzo 2020, la s.r.l. chiedeva al Giudice del registro di Roma, ai sensi dell’art. 2189 c.c., di «provvedere all’iscrizione della delibera assembleare del giorno 11 settembre 2019 ordinandone il deposito nel registro delle imprese di Roma»;

premesso ancora che, a fondamento del ricorso, la s.r.l. rappresentava che:

l’assemblea della società ricorrente, in data 11 settembre 2019, dopo aver evidenziato l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo ai sensi del novellato art. 2477, terzo comma, c.c. e artt. 4 e seguenti del d.lgs 39/2010, deliberava il conferimento dell’incarico di sindaco unico alla

l’ufficio del registro delle imprese, tuttavia, rifiutava l’iscrizione evidenziando la mancata iscrizione del professionista nominato nell’elenco dei revisori legali dei conti, ai sensi dell’art. 2477, quarto comma, c.c.;

l’interpretazione offerta dall’ufficio non può ritenersi corretta; infatti, la nomina di un revisore legale dei conti non rappresenta un obbligo in quanto la società può limitarsi a nominare un sindaco unico che non cumula le funzioni del revisore legale dei conti; conseguentemente, nel caso di specie, la s.r.l. ha nominato soltanto un sindaco unico (e non un revisore) scegliendolo legittimamente tra i consulenti del lavoro;

vista la nota trasmessa dall’ufficio;

osserva quanto segue.

La s.r.l. ha attivato il presente procedimento chiedendo al Giudice del registro di Roma, ai sensi dell’art. 2189 c.c., di disporre d’ufficio l’iscrizione della delibera con la quale, in data 11 settembre 2019, la società ricorrente aveva nominato, quale sindaco unico, la

Come già evidenziato, l’ufficio del registro ha motivato il proprio rifiuto in ragione della mancata iscrizione del professionista indicato nel registro dei revisori legali dei conti.

Va premesso che l’art. 2477 c.c. – nella sua formulazione successiva alle modifiche di cui all’art. 35 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modifiche in l. 4 aprile 2012, n. 35 – dispone che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina «di un organo di controllo o di un revisore». Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Il terzo comma della medesima disposizione prevede, poi, che nei casi ivi indicati la «nomina dell’organo di controllo o del revisore» è obbligatoria.

Va, in primo luogo, ricordato che l’organo di controllo, collegiale o monocratico, e il revisore legale rappresentano due figure non equivalenti, in quanto al primo spetta, di norma, il controllo di legalità mentre al secondo è demandato il controllo legale dei conti.

Ciò posto, la disposizione in esame attribuisce una (inedita) autonomia statutaria in ordine ai controlli nell’ambito della società a responsabilità limitata. Infatti, l’esplicarsi dell’autonomia privata ha a riferimento non solo la composizione dell’organo, il quale può essere alternativamente monocratico ovvero pluripersonale, limitandosi la norma a porre una regola di default secondo la quale, in difetto di previsione statutaria, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, ma anche la natura del controllo, essendo rimesso alla società la scelta, alternativamente o cumulativamente, tra un organo di controllo ed un revisore e ciò non solo quando l’introduzione del controllo societario sia facoltativa, ma anche nel caso in cui essa sia obbligatoria ai sensi del richiamato terzo comma dell’art. 2477 c.c.

Quanto alle funzioni concretamente attribuibili all’organo o agli organi nominati, non vi è poi dubbio che il richiamo all’organo di controllo sia svolto con riferimento alle funzioni dell’organo sindacale (anche eventualmente monocratico), mentre quello al revisore abbia riguardo alle funzioni della revisione legale dei conti. Altrettanto certo è che lo statuto possa conferire all’organo sindacale tanto il controllo interno societario quanto la revisione legale dei conti: anzi, qualora lo statuto si limiti a prevedere la presenza dell’organo di controllo senza ulteriormente disporre in merito, nello stesso organo di controllo si andranno a cumulare le due funzioni, il che appare in linea con il disposto dell’art. 2477, quinto comma, c.c. In altre parole, a prescindere dalla dibattuta questione che qui non interessa se, in caso di scelta di un revisore legale dei conti, a questi possano attribuirsi (anche) i compiti naturalmente spettanti ai sindaci, l’autonomia privata può modulare liberamente l’estensione dei controlli trovando soltanto, da una parte, un limite implicito nel significato minimo attribuito ai termini collegio sindacale e revisore, significato che ha funzione di tutela dei terzi (non potendo prevedersi la nomina di un revisore privato però del controllo contabile) e, dall’altra, ulteriori limiti derivanti dalla competenza e dai poteri che la legge attribuisce imperativamente ad altri organi e soggetti (ad es., l’approvazione del bilancio, il potere di nomina e revoca degli amministratori etc.).

Deve, dunque, ritenersi consentito che la società proceda alla nomina di un sindaco unico limitando i compiti di esso alla vigilanza interna alla società e con esclusione del controllo contabile.

Ebbene, ritiene questo Giudice del registro che, in tali casi, il sindaco unico non dovrà essere necessariamente iscritto nel registro dei revisori dei conti (in questi termini, anche Trib. Bologna, 23 maggio 2019).

In questa prospettiva, ove lo statuto preveda o, comunque, consenta la sola nomina di un sindaco unico con esclusivi compiti di controllo interno, il richiamo alle norme previste per le società azionarie, contenuto nell’art. 2477, quinto comma, c.c. non va inteso in modo rigido, dovendo comunque tener conto della struttura della società a responsabilità limitata.

In particolare, la duplice circostanza che possa essere nominato un sindaco unico e che la società stessa possa determinare la natura del controllo (controllo sulla gestione ovvero revisione contabile) comporta l’impossibilità di applicare alla società a responsabilità limitata il precetto di cui all’art. 2397, secondo comma, c.c. laddove richiede che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Sembrerebbe, infatti, irrazionale che sia imposta, quale requisito della nomina, una particolare professionalità ove, poi, la società possa escludere l’esercizio di mansioni che quella professionalità giustifica.

Tanto chiarito in punto di diritto e venendo all’esame nel merito della vicenda sottoposta all’attenzione di questo Giudice del registro, va rilevato che l’art. 18 dello Statuto della s.r.l. prevede che «la società può nominare quale organo di controllo il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria (…). Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.; allo stesso può essere anche affidato l’incarico di esercitare il controllo contabile della società, in questo caso il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia». Il successivo art. 19 dispone, poi, che: «in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, per il controllo contabile della società può essere nominato un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia».

Ciò posto, va subito evidenziato che, trattandosi di statuto sociale del 31 dicembre 2004, approvato e depositato nel Registro delle Imprese anteriormente alle novelle legislative che negli anni più recenti hanno interessato l’organo di controllo delle società di capitali e la revisione legale dei conti, non è contemplata la nomina del sindaco unico e i riferimenti sono svolti ai revisori contabili iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Pertanto, se per un verso la formulazione dello Statuto della s.r.l. non preclude la possibilità di nominare un sindaco unico (possibilità consentita direttamente dalla legge) e non già un collegio sindacale, per altro, deve essere apprezzata la volontà dei soci fondatori di distinguere e selezionare tra controllo sulla gestione e revisione contabile con conseguente possibilità di optare per la nomina di un sindaco ovvero di un revisore. Sempre secondo le richiamate disposizioni statutarie, tuttavia, al collegio sindacale (o al sindaco unico) può essere anche affidato l’incarico di esercitare il controllo contabile della società, con obbligo, dunque, di individuare i componenti del collegio (ovvero il sindaco unico) tra i revisori contabili iscritti nel relativo registro.

Ciò posto, nel verbale dell’assemblea dell’11 settembre 2019 si legge che:

«il presidente illustra il punto all’ordine del giorno e fa presente all’assemblea l’obbligatorietà di nominare ai sensi del comma 3 dell’art. 2477 c.c. e dell’art. 4 e seguenti del d.lgs. n. 39/2010, il sindaco unico». Seguiva l’approvazione da parte dell’assemblea.

Ebbene, ritiene questo Giudice del registro che il riferimento, operato dall’assemblea di nomina del sindaco unico, al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 deve essere inteso nel senso di volere attribuire al sindaco unico tanto il compito di controllo sulla gestione che quello sulla revisione dei conti. In altre parole, deve ritenersi, atteso il tenore letterale della deliberazione assunta dall’assemblea, che il sindaco così nominato cumuli le funzioni previste dall’art. 2477 c.c.

Conseguentemente, il sindaco unico andava individuato in un soggetto iscritto nel registro dei revisori contabili.

In definitiva, sebbene il principio di diritto esposto nel ricorso introduttivo dalla s.r.l. – secondo il quale, ove una società a responsabilità limitata circoscriva l’ambito dei controlli al solo controllo sulla gestione e con esclusione della revisione dei conti, non è necessario che il sindaco unico nominato sia iscritto nel registro dei revisori dei conti – sia esatto (contrariamente a quanto dedotto dall’ufficio del registro), esso non trova applicazione al caso di specie, avendo la società nominato il sindaco unico assegnandogli entrambe le funzioni previste dall’art. 2477 c.c.

Il ricorso proposto dalla s.r.l. deve essere, dunque rigettato.

p.q.m.

rigetta il ricorso proposto dalla s.r.l.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 31 maggio 2020

Il Giudice del registro delle imprese

(dott. Guido Romano)

Copyright 2024 Studio Crivellari. Tutti i diritti riservati.

Privacy Cookies Dati Societari Crediti